REGLAS POR LA ELECCIÓN
Articolo
1 – Le Disposizioni di attuazione della Costituzione della Repubblica della
Terra prevedono fra l’altro che:
a) la Costituzione della Repubblica della Terra è in
vigore dal primo gennaio dell'anno duemilauno;
b) l’Assemblea internazionale viene eletta entro tre
mesi da quando alla Repubblica della Terra avranno partecipato almeno
centoventi milioni di abitanti;
c) fino alla elezione dell'Assemblea internazionale
prevista dalla Costituzione, la direzione ed il coordinamento della Repubblica
della Terra spetteranno ad un Comitato dei rappresentanti composto dai duecento
designati dai fondatori che avranno ottenuto il maggior numero di designazioni
alla fine di ogni trimestre solare e che accetteranno tale incarico;
d) l'ultimo Comitato dei rappresentanti organizzerà
l'elezione della prima Assemblea internazionale.
Articolo
2 – La Costituzione della Repubblica della Terra stabilisce fra l’altro che:
a) la
Repubblica della Terra è un sistema di governo democratico degli abitanti del
pianeta e dei loro gruppi per vivere in pace nel miglior modo possibile;
b) la
Repubblica garantisce la piena sovranità di tutti i suoi abitanti e la loro
uguaglianza rispetto alle leggi;
c) essa
promuove la partecipazione politica mediante un sistema elettorale nel quale i
popoli esercitano un'effettiva e costante sovranità sui governi e sono
protagonisti del loro continuo rinnovamento;
d) gli
abitanti della Repubblica sono rappresentati nell'Assemblea internazionale costituita
da un rappresentante per ogni dieci milioni di abitanti;
e) i
rappresentanti nell'Assemblea internazionale sono eletti direttamente dagli
abitanti della Repubblica e durano in carica quattro anni, salvo inadempimento
degli impegni assunti con gli elettori.
Articolo
3 – Sono elettori dell’Assemblea internazionale tutti gli abitanti del pianeta
che fanno parte della Repubblica ed hanno compiuto sedici anni di età alla data
della elezione.
Articolo
4 – Ogni elettore dell’Assemblea internazionale può essere eletto nella
Assemblea internazionale stessa.
Articolo
5 – Chi chiede di essere eletto nella Assemblea internazionale deve presentare,
almeno tre mesi prima della data fissata per la elezione, la propria richiesta
alla sede della Repubblica della Terra.
Articolo
6 – La richiesta di elezione sottoscritta dall’interessato deve essere inviata
tramite servizio postale con ricevuta di ritorno, indicando il proprio nome e
cognome, data e luogo di nascita, la propria etnia fra quelle indicate in
apposito elenco delle etnie pubblicato contestualmente alla data di fissazione
della elezione ed allegando la fotocopia di un proprio documento di identità ed
il proprio programma elettorale.
Articolo
7 – Il programma elettorale deve indicare una o più soluzioni ad almeno tre
obiettivi fra quelli previsti dalla Costituzione della Repubblica della Terra o
dagli atti previsti dalle Disposizioni di attuazione e deve essere sottoscritto
dall’interessato in ogni sua pagina.
Articolo
8 – Un Comitato di controllo elettorale nominato per la prima elezione dal
Comitato dei rappresentanti e per le elezioni successive dall’Assemblea
internazionale esamina le richieste di elezione pervenute in termine utile e
forma un elenco delle persone che possono essere elette, eliminando solo i
nominativi che non hanno indicato correttamente i dati previsti dagli articoli
6 e 7 o che non hanno allegato alle loro richieste un programma elettorale
relativo ad almeno tre obiettivi previsti dalla Costituzione della Repubblica
della Terra.
Articolo
9 – L’elenco delle persone che possono essere elette è pubblicato, insieme ai
suoi dati ed ai programmi elettorali, almeno due mesi prima della data fissata
per la elezione.
Articolo
10 – Dalla data di presentazione della richiesta di elezione a quella fissata
per la elezione della Assemblea internazionale i richiedenti non devono
compiere, pena la cancellazione dall’elenco da parte del Comitato di controllo
elettorale, alcuna forma di propaganda o pubblicità elettorale diretta o
indiretta tendente a sollecitare la propria elezione.
Articolo
11 – Nel giorno della elezione dell’Assemblea, ogni elettore può esprimere il
proprio voto personale, libero e segreto indicando mediante il sistema
telematico che gli sarà tempestivamente indicato una sola delle persone che al
momento del voto risultano nell’elenco delle persone che possono essere elette.
Articolo
12 – Al termine della elezione risultano elette nel numero previsto dalla
Costituzione le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e
comunque almeno un rappresentante per ogni etnia indicata nelle richieste di
elezione.
Articolo
13 – Nel decimo giorno successivo a quello della elezione la Assemblea
internazionale presieduta dal suo componente più anziano elegge tra i suoi
membri, con voto personale e segreto, un Presidente e sei Vice Presidenti che
costituiscono la Presidenza dell’Assemblea.
Articolo
14 – Entro dieci giorni dalla sua elezione il Presidente convoca l’Assemblea
internazionale indicando gli argomenti da discutere.
Articolo
15 – In caso di impedimento il Presidente è sostituito in Assemblea dal Vice
Presidente presente più anziano di età.
Articolo
16 – La richiesta di accertamento di inadempimento relativa ai rappresentanti
eletti nell’Assemblea internazionale deve essere sottoscritta da almeno un
quinto dei componenti dell’Assemblea o da almeno un milione di elettori e
presentata al Presidente della Assemblea stessa.
Articolo
17 – Entro dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta di
accertamento di inadempimento il Presidente convoca la Presidenza che decide a
maggioranza sulla revoca del membro dell’Assemblea oggetto della richiesta.
Articolo
18 – Il membro dell’Assemblea revocato è sostituito dal primo dei non eletti
nell’ultima elezione dell’Assemblea.