Charter of the United Nations

INTRODUCTORY NOTE

The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter.

Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968.

The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council.

The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four.

The amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article 109, which deals with the consideration of a possible review conference during the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its original form in its reference to a "vote, of any seven members of the Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council.

PREAMBLE

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS

DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

CHAPTER I

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.

CHAPTER II

MEMBERSHIP

Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Article 4

1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 5

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

Article 6

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

CHAPTER III

ORGANS

Article 7

There are established as the principal organs of the United Nations:

a General Assembly

a Security Council

an Economic and Social Council

a Trusteeship Council

an International Court of Justice

and a Secretariat.

Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

Article 8

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

CHAPTER IV

THE GENERAL ASSEMBLY

COMPOSITION

Article 9

The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.

Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

FUNCTIONS and POWERS

Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

Article 11

The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.

The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

Article 12

While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.

The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 13

The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:

a. promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;

b. promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Article 15

The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.

The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

Article 16

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

Article 17

The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization.

The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.

The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

VOTING

Article 18

Each member of the General Assembly shall have one vote.

Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

Article 19

A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

PROCEDURE

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

Article 21

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V

THE SECURITY COUNCIL

COMPOSITION

Article 23

The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.

The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election.

Each member of the Security Council shall have one representative.

FUNCTIONS and POWERS

Article 24

In order to ensure prompt and effective action by the United Nations its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

VOTING

Article 27

Each member of the Security Council shall have one vote.

Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.

Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

PROCEDURE

Article 28

The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.

The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.

The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

CHAPTER VI

PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 33

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Article 35

Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.

A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.

The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Article 36

The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.

The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.

In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Article 37

Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.

If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Article 43

All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.

The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

Article 44

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 46

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 47

There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.

The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.

The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.

The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

Article 48

The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.

Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they remembers.

Article 49

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

CHAPTER VIII

REGIONAL ARRANGEMENTS

Article 52

Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.

The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.

This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35.

Article 53

The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.

The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

CHAPTER IX

INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION

Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and

c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Article 57

The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.

Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies.</OL.

Article 58

The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies.

Article 59

The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

Article 60

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.

CHAPTER X

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

COMPOSITION

Article 61

The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly.

Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.

At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.

Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

FUNCTIONS and POWERS

Article 62

The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.

It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.

It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

Article 63

The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.

It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

Article 64

The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.

It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

Article 65

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

Article 66

The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connexion with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.

It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.

It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

VOTING

Article 67

Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.

Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 70

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

Article 71

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

Article 72

The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end:

a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses;

b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;

c. to further international peace and security;

d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article; and

e. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.

Article 74

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

Article 75

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

Article 76

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be:

a. to further international peace and security;

b. to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement;

c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and

d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

Article 77

The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements:

a. territories now held under mandate;

b. territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War; and

c. territories voluntarily placed under the system by states responsiblefor their administration.

It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

Article 78

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

Article 79

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

Article 80

Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

Article 81

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territory will be administered and designate the authority which will exercise the administration of the trust territory. Such authority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.

Article 82

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

Article 83

All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment shall be exercised by the Security Council.

The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.

The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

Article 84

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defence and the maintenance of law and order within the trust territory.

Article 85

The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.

The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

CHAPTER XIII

THE TRUSTEESHIP COUNCIL

COMPOSITION

Article 86

The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations:

a. those Members administering trust territories;

b. such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and

c. as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.

Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

FUNCTIONS and POWERS

Article 87

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may:

a. consider reports submitted by the administering authority;

b. accept petitions and examine them in consultation with the administering authority;

c. provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and

d. take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

Article 88

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

VOTING

Article 89

Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.

Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

PROCEDURE

Article 90

The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

Article 91

The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

CHAPTER XIV

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Article 92

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

Article 93

All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.

A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on conditions to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 94

Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.

If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

Article 95

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

Article 96

The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.

Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

CHAPTER XV

THE SECRETARIAT

Article 97

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.

Article 98

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.

Article 99

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

Article 100

In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.

Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 101

The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.

Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.

The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 102

Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.

No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

Article 103

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

Article 104

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

Article 105

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.

Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connexion with the Organization.

The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose.

CHAPTER XVII

TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

Article 106

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

CHAPTER XVIII

AMENDMENTS

Article 108

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

Article 109

A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.

Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.

If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.

The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.

The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF

the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE

at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

 

 

Carta delle Nazioni Unite

NOTA INTRODUTTIVA

La Carta delle Nazioni Unite è stata firmata il 26 giugno 1945, a San Francisco, alla conclusione del congresso delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale ed è entrata in vigore il 24 ottobre 1945.  Lo Statuto della Corte di Giustizia internazionale è una parte integrante della Carta.

Emendamenti agli Articoli 23, 27 e 61 della Carta sono stati adottati dall'Assemblea Generale il 17 dicembre 1963 e sono entrati in vigore il 31 agosto 1965. Un ulteriore emendamento all'Articolo 61 è stato adottato dalla Assemblea Generale il 20 dicembre 1971 ed è entrato in vigore il 24 settembre 1973. Un emendamento all'Articolo 109, deciso dall'Assemblea Generale il 20 dicembre 1965, è entrato in vigore il 12 giugno 1968.

L’emendamento all'Articolo 23 allarga l'insieme dei membri del Consiglio di Sicurezza da undici a quindici. L'emendato Articolo 27 prevede che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su materie procedurali saranno prese con un voto favorevole di nove membri (precedentemente sette) e su tutte le altre materie con un voto favorevole di nove membri (precedentemente sette), compresi i voti favorevoli dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

L’emendamento all'Articolo 61, che è entrato in vigore il 31 agosto 1965, ha allargato l'insieme dei membri del Consiglio Economico e Sociale da diciotto a ventisette. Il successivo emendamento a quell'Articolo, che è entrato in vigore il 24 settembre 1973, ha ulteriormente aumentato l'insieme dei membri del Consiglio da ventisette a cinquantaquattro.

L’emendamento all'Articolo 109, che si riferisce al primo paragrafo di quell'Articolo, assicura che una Conferenza Generale degli Stati Membri allo scopo di rivedere la lettera può tenersi ad una data e ad un posto da fissare con un voto di due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di tutti i nove membri (precedentemente sette) del Consiglio di Sicurezza. Il paragrafo 3 dell'Articolo 109, che si occupa della considerazione d'una possibile conferenza di revisione durante la decima sessione normale dell'Assemblea Generale, sia mantenuto nella relativa forma originale nel relativo riferimento di un "voto, di tutti i sette membri del Consiglio di Sicurezza", il paragrafo è stato attuato nel 1955 dall'Assemblea Generale, alla relativa decima sessione normale e dal Consiglio di Sicurezza.

PREAMBOLO

Noi Popoli delle

Nazioni Unite

Decisi

a salvare le future generazioni del flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,  

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,  

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, e

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, e

ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Carta delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. 

Capitolo I

Fini e principi

Articolo 1

I Fini delle Nazioni Unite sono: 

Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 

Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione; 

Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'Articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi.

L'Organizzazione è fondata sul principio della eguaglianza sovrana di tutti i suoi Membri.

Tutti i Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità alla presente Carta.

Tutti i Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 

Tutti i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 

Tutti i Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendano in conformità alle disposizioni della presente Carta, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o coercitiva. 

L'Organizzazione deve fare in modo che gli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Nessuna disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione della presente Carta; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII. 

Capitolo II

Membri dell'Organizzazione

Articolo 3

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1&deg; gennaio 1942, firmino la presente Carta e la ratifichino in conformità all!Articolo 110. 

Articolo 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi della presente Carta e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nella presente Carta può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo III

Organi

Articolo 7

Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite:

un'Assemblea Generale

un Consiglio di Sicurezza

un Consiglio Economico e Sociale

un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

una Corte Internazionale di Giustizia

ed un Segretariato.

Potranno essere istituiti in conformità alla presente Carta quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari.

Articolo 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di eguaglianza.

Capitolo IV

Assemblea Generale

Composizione

Articolo 9

L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10

L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla presente Carta, e, salvo quanto disposto dall'Articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Articolo 11

L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare raccomandazioni riguardo a tali principi, sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.

L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, in conformità all'Articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'Articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato od agli Stati interessati, od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'Articolo non limitano la portata generale dell'Articolo 10.

Articolo 12

Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dalla presente Carta, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.

Articolo 13

L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione;

b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b) sono stabiliti nei Capitoli IX e X.

Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni della presente Carta che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Articolo 17

L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.

Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'Articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Votazione

Articolo 18

Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.

Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1 c) dell'Articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura

Articolo 20

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Articolo 22

L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V

Consiglio di Sicurezza

Composizione

Articolo 23

Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.

I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia, nella prima elezione successiva all'aumento da undici a quindici del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro membri aggiunti saranno scelti per il periodo di un anno. I membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

Ogni membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e poteri

Articolo 24

Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e XII.

Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.

Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni della presente Carta.

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'Articolo 46, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione

Articolo 27

Ogni membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti; tuttavia, nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'Articolo 52, un membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28

Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.

Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento. nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza. ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

Capitolo VI

Soluzione pacifica delle controversie

Articolo 33

Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Articolo 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 35

Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'Articolo 34, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.

Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente Carta.

I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo Articolo, sono soggetti alle disposizioni degli Articoli 11 e 12.

Articolo 36

Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'Articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.

Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

Nel fare raccomandazioni a norma di questo Articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Articolo 37

Se le parti di una controversia della natura indicata nell'Articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale Articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'Articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Articolo 38

Senza pregiudizio delle disposizioni degli Articoli 33 e 37 il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

Capitolo VII

Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli Articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall'Articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'Articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.

L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'Articolo 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Articolo 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'Articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 46

I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 47

È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.

Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Articolo 48

L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti in cui siamo membri.

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Articolo 51

Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti secondo la presente Carta al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Capitolo VIII

Accordi regionali

Articolo 52

Nessuna disposizione della presente Carta preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

Questo Articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli Articoli 34 e 35.

Articolo 53

Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo Articolo, quali sono previste dall'Articolo 107, o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato fino al momento in cui l'Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo Articolo, si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari della presente Carta.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo IX

Cooperazione internazionale economica e sociale

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa:

c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'Articolo 55.

Articolo 57

I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'Articolo 63.

Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "Istituti specializzati".

Articolo 58

L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

Articolo 59

L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'Articolo 55.

Articolo 60

Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.

Capitolo X

Consiglio Economico e Sociale

Composizione

Articolo 61

Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.

Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a cinquantaquattro membri del Consiglio economico e sociale, oltre ai membri eletti al posto dei nove membri il cui mandato scade al termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette membri. Il mandato di nove di questi ventisette membri aggiuntivi scadrà al termine di un anno e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.

Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e poteri

Articolo 62

Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali. culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.

Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

Articolo 63

Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'Articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

Articolo 66

Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.

Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti della presente Carta o che possano essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale.

Votazione

Articolo 67

Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possano essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni. 

Articolo 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati. 

Articolo 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Articolo 72

Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Capitolo XI

Dichiarazione concernente i territori non autonomi

Articolo 73

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità della amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo:

a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;

b) di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;

c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo Articolo; ed

e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possano essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII.

Articolo 74

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo Capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale, economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Capitolo XII

Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

Articolo 75

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione fiduciaria".

Articolo 76

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'Articolo 1 della presente Carta, sono i seguenti:

a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia od all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della indipendenza dei popoli del mondo;

d) assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure eguaglianza di trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 80.

Articolo 77

Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a) territori attualmente sottoposti a mandato;

b) territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; e

c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Articolo 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana eguaglianza.

Articolo 79

Le condizioni della amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli Articoli 83 e 85.

Articolo 80

Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norma degli Articoli 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

Il paragrafo 1 di questo Articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall'Articolo 77.

Articolo 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.

Articolo 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'Articolo 43.

Articolo 83

Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

Gli obiettivi fondamentali indicati nell'Articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Articolo 84

L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione.

Articolo 85

Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.

Capitolo XIII

Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

Composizione

Articolo 86

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a) i Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b) quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'Articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

c) tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e poteri

Articolo 87

L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:

a) esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;

b) ricevere petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;

c) disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;

d) esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

Articolo 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Votazione

Articolo 89

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 90

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

Capitolo XIV

Corte Internazionale di Giustizia

Articolo 92

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante della presente Carta.

Articolo 93

Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 94

Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

Articolo 95

Nessuna disposizione della presente Carta impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Articolo 96

L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.

Capitolo XV

Segretariato

Articolo 97

Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.

Articolo 98

Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.

Articolo 99

Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 100

Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo e da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione. 

Ciascun membro delle Nazioni Unite s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.

Articolo 101

Il personale è nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.

Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

Capitolo XVI

Disposizioni varie

Articolo 102

Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore della presente Carta deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo. 

Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite. 

Articolo 103

In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con la presente Carta e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dalla presente Carta.

Articolo 104

L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Articolo 105

L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.

L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i particolari dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.

Capitolo XVII

Disposizioni transitorie di sicurezza

Articolo 106

In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti all'Articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie funzioni a norma dell'Articolo 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione comune in nome dell'Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. 

Articolo 107

Nessuna disposizione della presente Carta può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari della presente Carta, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

Capitolo XVIII

Emendamenti

Articolo 108

Gli emendamenti alla presente Carta entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 109

Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione della presente Carta potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

Qualunque modificazione della presente Carta proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore della presente Carta, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea Generale e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di sette membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo XIX

Ratifica e firma

Articolo 110

La presente Carta sarà ratificata dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

La presente Carta entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica della Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

Gli Stati firmatari della presente Carta che la ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

Articolo 111

La presente Carta, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE

i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato la presente Carta.

FATTO

a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.

Nota di pubblicazione

La Carta delle Nazioni Unite è stata firmata dai 51 membri originari ed adottata per acclamazione a San Francisco il 26 giugno 1945.

È entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945.

È stata ratificata dall’Italia (dopo che fu ammessa nella Organizzazione) con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 1957, con testo ufficiale francese.

Il testo sopra pubblicato (con gli emendamenti apportati alla Carta dell'ONU) è quello, approvato dal governo italiano, della S.I.O.I. (Società internazionale per l'organizzazione internazionale), omessi i soli numeri di commi quando essi non si trovano nel testo originale scritto in inglese.

 

Il sistema delle Nazioni Unite è meno democratico di quello della Società delle Nazioni del 1920 e di quello della prima Repubblica Romana del 509 avanti Cristo.

Le Nazioni Unite

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è la massima espressione degli stati nazionali a livello internazionale.

Secondo la sua Carta, alle Nazioni Unite è deferita la soluzione ai grandi problemi che interessano sia i singoli individui, sia le singole nazioni, sia i rapporti fra di esse.

I principi della Carta sono giusti ed universalmente condivisi.

Tali principi dovrebbero peraltro essere tradotti in pratica dagli organi delle Nazioni Unite.

Purtroppo, sia il modo di formazione degli organi delle Nazioni Unite sia il loro modo di decidere non sono democratici.

Circa il modo di formazione degli organi, la stessa Carta prevede che cinque membri su quindici del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non siano eletti dalla Assemblea Generale ma siano “permanenti”.

L’articolo 23 della Carta stabilisce, infatti, che la Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (ora Federazione Russa), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America siano membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Circa il modo di decidere, la Carta stabilisce che l’Assemblea generale abbia i seguenti poteri:

- discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della  Carta o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla Carta  (articolo 10);

- fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti (articolo 10);

- esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti (articolo 11);

- fare raccomandazioni riguardo a tali principi, sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro (articolo 11);

- discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite (articolo 11);

- fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato od agli Stati interessati, od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro e che su qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza (articolo 11);

- richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale;

- intraprendere studi e fare raccomandazioni allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione (articolo 13);

- raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni della presente Carta che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite (articolo 14).

- ricevere ed esaminare le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza  e le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite (articolo 15);

- adempiere le funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche (articolo 16);

- esaminare ed approvare il bilancio dell'Organizzazione (articolo 17).

La Carta stabilisce inoltre che durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dalla stessa, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza (articolo 12).

Insomma, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite può discutere, fare raccomandazioni, esaminare, richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza, intraprendere studi, raccomandare misure, ricevere ed esaminare, adempiere funzioni di amministrazione fiduciaria, esaminare ed approvare il bilancio dell'Organizzazione, ma non può intervenire concretamente in alcun modo nelle situazioni di crisi.

Addirittura, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo controversie o situazioni che siano oggetto delle funzioni del Consiglio di Sicurezza se non da questo richiesto.

L’organo che può decidere nel concreto sulle situazioni di crisi è il Consiglio di Sicurezza.

L’articolo 24 della Carta stabilisce, infatti, che “Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome”.

L’articolo 25 della Carta stabilisce che i Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni della Carta.

Ma chi decide e che cosa si può fare se il Consiglio di Sicurezza “non agisce” in conformità alle disposizioni della Carta?

Niente. Non si può fare niente. Assolutamente niente.

L’articolo 26 della Carta stabilisce che al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'Articolo 46, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Come decide il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unte?

L’articolo 27 stabilisce che ogni membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto, che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove membri e che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti, salvo che per le decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'Articolo 52, per le quali un membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

In sostanza, sulle situazioni di crisi decide il Consiglio di Sicurezza ma per decidere su questioni “non di procedura” c’è bisogno del voto favorevole non solo di un’ampia maggioranza del Consiglio (nove membri) ma anche dei cinque membri permanenti.

Se anche uno solo dei suoi membri permanenti non da voto favorevole, il Consiglio di Sicurezza non decide.

Per superare questa situazione sarebbe necessario modificare la stessa Carta delle Nazioni Unite ma, per entrare in vigore, anche gli emendamenti alla Carta devono essere decisi con il voto favorevole dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

L’articolo 108 della Carta stabilisce, infatti, che “Gli emendamenti alla presente Carta entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

È vero che l’articolo 109 della Carta stabilisce che “Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione della presente Carta potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza”,.ma “Qualunque modificazione della presente Carta proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza”.

Queste norme, non solo non sono  democratiche ma non possono nemmeno essere modificate in modo democratico.

L’unico potere democratico degli stati membri delle Nazioni Unite che non hanno membri permanenti nel Consiglio di Sicurezza è quello di uscire dalla Organizzazione.

Come dire “o ti va bene così o te ne vai” e cioè, “o accetti il potere delle superpotenze o te ne vai”.

Ma come andarsene? Oltre la metà dei paesi membri delle Nazioni Unite sono indebitati verso la Banca Mondiale, una delle istituzioni delle Nazioni Unite, e non possono andarsene se prima non hanno estinto il loro debito.

Così, con la forza delle armi è stata imposta la Carta e con il potere del denaro si impedisce alla maggioranza di andarsene.

In questo modo, cinque paesi che nel loro insieme hanno 1,8 miliardi di abitanti ( 30% del pianeta) e che producono 17.500 miliardi di US$ di ricchezza annuale (43% del pianeta), hanno il controllo dell’intero pianeta.

In questo quadro, gli Stati Uniti d’America hanno la massima potenza bellica mondiale (70%), il controllo dei mercati e degli scambi tramite il World Trade Organization ed il controllo finanziario tramite la World Bank e l’International Monetary Found, esercitano la loro egemonia.

Si comprende il motivo per cui gli USA, con 275 milioni di abitanti (4,5% del pianeta), abbiano un prodotto interno lordo di 9.255 miliardi di US$ (23% del pianeta).

La Società delle Nazioni

Il sistema delle Nazioni Unite ha compiuto un passo indietro, sia in termini politici , sia in termini economici, rispetto al periodo della Società delle Nazioni.

Il Patto delle Società delle Nazioni assegnava alla Assemblea Generale tutti i poteri, che poteva delegare o revocare ad un Consiglio, ad un Segretariato od a speciali commissioni.

La Carta delle Nazioni Unite ha sostituito il Patto della Società delle Nazioni nato alla fine della prima guerra mondiale durante la Conferenza di Pace di Parigi del 1919 ed entrato in vigore il 10 gennaio 1920.

Il 15 novembre 1920, a Ginevra, la Società delle Nazioni tenne la sua prima conferenza, alla quale erano rappresentate 42 Nazioni.

Il Patto venne adottato come integrazione del Trattato di Versailles (28 giugno 1919) con il fine di istituire un organo di cooperazione internazionale per assicurare il compimento degli obblighi internazionali assunti alla fine della guerra ed offrire salvaguardie contro la guerra.

Esso era aperto a tutte le nazioni civilizzate.

Il trattato contiene i principi di sicurezza collettiva (difesa comune dei facenti parte alla Società delle nazioni contro un aggressore terzo), di risoluzione delle controversie internazionali, della riduzione degli armamenti.

La portata innovativa del Patto, che introdusse una nuova era nelle relazioni internazionali, era quella di istituire un ente internazionale con fini politici generali per garantire la pace.

In particolare, il fine prevalente del mantenimento della pace era inteso come rispetto dell'ordine internazionale politico e territoriale sancito dai Trattati di pace.

Gli stati contraenti del Patto intendevano altresì escludere il ricorso di tutti gli Stati alla violenza bellica come unico mezzo per affermare le proprie rivendicazioni.

Proprio a partire dall'articolo 10 si sviluppò negli anni tra le due guerre la riflessione sulla problematica di aggressione.

Appare sintomatico che il Protocollo di Ginevra sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali (nel quale confluì il progetto di trattato di mutua assistenza che intendeva rafforzare le disposizioni statutarie sulla sicurezza collettiva), che fu votato dall'Assemblea ed aperto alla firma degli Stati membri il 2 ottobre 1924, non raggiunse il numero sufficiente di ratifiche; stessa sorte toccò al Trattato generale sulla rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale (Patto Briand.Kellog) del 27 agosto 1928.

In realtà i passi compiuti dal patto nella direzione del ripudio della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e verso un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto, sulla cooperazione tra gli Stati e sulla capacità di risolvere i conflitti per sfuggire il ricorso alla guerra, furono totalmente disattesi, salvo poche eccezioni (mediazione tra Finlandia e Svezia per la questione delle isole Aland nel 1921 e tra Grecia e Bulgaria sui confini nel 1925).

Nel 1923, infatti, la Francia occupò il territorio della Ruhr, e l'Italia occupò Corfu - Kérkira.

La Germania, che pur aveva aderito al Patto nel 1926, si ritirò nel 1933, seguita dal Giappone a seguito della condanna della Società delle Nazioni dell'attacco alla Cina.

Ulteriori fallimenti furono il mancato mantenimento della pace tra Bolivia e Paraguay sul Chaco Boreal tra il 1932 ed il 1935 ed il non aver potuto impedire la conquista italiana dell'Etiopia a partire dal 1935.

La Società aveva di fatto smesso di svolgere attività politica fin dal 1939.

Questo organismo internazionale, che venne sostituito dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, celebrò la propria fine dall'8 al 18 aprile 1946, quando l'Assemblea ne votò lo scioglimento con voto unanime di 34 membri presenti (su 54) a partire dal 19 aprile dello stesso anno.

Patto della Società delle Nazioni

Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale, realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercé:

l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi;

lo stabilimento di rapporti palesi, giusti e onorevoli fra le Nazioni;

il fermo riconoscimento delle regole del diritto internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi;

l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili;

le Alte Parti contraenti acconsentono al presente "Patto della Società delle Nazioni".

Articolo 1

Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto, e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà essere notificata a tutti gli altri Membri della Società.

Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo, non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive garanzie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed aerei.

Ogni Membro della Società potrà recedere da essa, salvo preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo patto.

Articolo 2

L'azione della Società, a norma del presente patto, si svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un Segretariato permanente.

Articolo 3

L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri della Società. Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell’altro luogo che fosse eventualmente stabilito.

L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace del mondo.

Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea.

Articolo 8

I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare l'adempimento degli obblighi internazionali.

Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano.

Tali programmi dovranno essere sottoposti a nuovo esame e revisione ogni almeno dieci anni.

Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del Consiglio.

I Membri della Società convengono che la fabbricazione di munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi obiezioni.

Il Consiglio avviserà sui modi di prevenire gli effetti perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e gli strumenti di guerra necessari alla loro propria salvaguardia.

I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa le proporzioni dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi a fini di guerra.

Articolo 10

I Membri della Società si impegnano a rispettare e a proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà sui modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito.

Articolo 11

Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che tale emergenza si verificasse, il Segretario generale convocherà immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.

Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società potrà in via amichevole richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali, che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale la pace dipende.

Articolo 12

I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la questione a un arbitrato o ad un regolamento giudiziale o all'esame del Consiglio, e in ogni caso non ricorreranno alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione del Consiglio.

Nei casi contemplati in questo articolo, la decisione deve essere pronunciata entro un termine conveniente ed il Consiglio dovrà fare la sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui l'avvertenza gli sarà stata sottoposta.

Articolo 14

Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia internazionale. La Corte sarà' competente per conoscere e decidere ogni vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea.

Articolo 16

Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra, in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o personale fra i cittadini dello Stato contravventore e i cittadini di qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società.

Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno essere fornite da ciascuno dei Membri della Società come contributo alle forze armate destinate a proteggere i patti sociali.

I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne risultassero; di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore, e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società, cooperanti alla protezione dei patti sociali.

Ogni Membro della Società che abbia violato i patti sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati.

Articolo 22

Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li governavano, e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da sé, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della civiltà, e le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere incluse nel presente patto.

Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che, grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica, possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come mandatarie della Società e per suo conto.

Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e altre circostanze simili.

Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in grado di reggersi da sé. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in conto nella scelta della Potenza mandataria.

Altri popoli, specie dell'Africa centrale, sono in tale stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio, a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza e di religione, limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, il divieto di stabilire fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del territorio; a condizione altresì, che assicurino agli altri Membri della Società vantaggi eguali per il commercio ed il traffico.

Vi sono territori, come quelli dell'Africa sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe, che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo Stato mandatario, e per le altre circostanze, possono meglio essere amministrate secondo le leggi del detto Stato, come parti integranti del suo territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione indigena.

In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli.

Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai Membri della Società.

Una commissione permanente sarà costituita, per ricevere ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in ogni materia relativa all'osservanza dei mandati.

La Repubblica Romana

In termini di democrazia, le attuali condizioni internazionali sono più arretrate di quelle esistenti al tempo della prima Repubblica Romana.

Non si dispone del testo della prima Costituzione repubblicana adottata da Roma intorno al 509 A.C. ma Polibio, storico greco, nelle sue "Storie" riporta in modo preciso come fosse organizzato lo stato repubblicano romano, che lui riteneva più democratico della organizzazione politiche greca.

Per quanto si deduce leggendo Polibio, la struttura dello Stato Romano repubblicano era gestita, sino ad Augusto, contemporaneamente con tre forme di potere di tipo monarchico, aristocratico e democratico, delegate rispettivamente ai Consoli, al Senatori ed al Popolo.

I Consoli gestivano il solo potere esecutivo, potevano indire i Comizi, presentavano alcune leggi, eseguivano i decreti espressi dalla maggioranza.

Essi avevano un potere assoluto per quanto concerneva l'aspetto militare, in quanto godevano dei pieni poteri per la preparazione e l'esecuzione delle guerre, per il comando delle Legioni e per l'arruolamento. La loro carica era annuale e solo raramente erano rieletti l'anno seguente.

Il Senato, i componenti del quale erano tutti scelti tra i Patrizi, gestiva il potere amministrativo, il controllo delle spese militari e delle opere pubbliche, la giurisdizione dei reati politici o relativi al Senato stesso, le controversie interne e quelle con le nazioni vicine, presentavano leggi. Tutto ciò salvo approvazione dei Tribuni della Plebe.

Il Popolo era il solo arbitro nell'assegnazione degli onori e delle punizioni, era democraticamente convocato nei Comizi decideva mediante voto; assegnava le cariche pubbliche, approva le leggi, decideva della pace e della guerra, approvava o annullava i patti di alleanza e gli appalti, i lavori pubblici conferiti dai Questori.

I Comizi erano indetti affinché tutti i cittadini romani potessero eleggere i Consoli, i Tribuni, gli altri Magistrati e per decidere sulle questioni militari.

I Comizi Curiati si svolgevano nel Foro nello spazio davanti la Curia detto “Comitium”, raggruppati per Curie.

Con i Comizi Centuriati, considerati i più importanti, il Popolo veniva convocato fuori del Pomerio (territorio antistante le mura della città considerato sacro e perciò non edificabile e dove nessun cittadino poteva sostare armato) di regola nel Campo Marzio. Il popolo diviso per centurie eleggeva i Consoli, i Tribuni militari e i Censori, approvava le leggi, confermava o annullava i patti di alleanza.

I Comizi Tributi eleggevano i questori e gli edili.

Durante i Concili Tributi (assemblee della plebe), venivano eletti i Tribuni della Plebe e gli Edili della Plebe.

I Consoli, il Senato e il Popolo avevano quindi poteri che in parte si sovrapponevano e in parte si controllavano a vicenda su quasi tutte le decisioni.

La Costituzione Romana

Vediamo la Costituzione Romana come la racconta Polibio nelle sue “Storie” (VI,11 - 18 ).

… tre erano gli organi dello stato che si spartivano l'autorità; il loro potere era cosi ben diviso e distribuito, che neppure i Romani avrebbero potuto dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso aristocratico, democratico, o monarchico.

Né è il caso di meravigliarsene, perché considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano di forma monarchica, valutando quello del senato lo si sarebbe detto aristocratico; se qualcuno infine avesse considerato l'autorità del popolo, senz'altro avrebbe definito lo stato romano democratico. Le prerogative di ciascuno di questi organi, ai tempi della guerra annibalica e, tranne qualche piccola eccezione, ancora ai nostri giorni, sono quelle che ora dirò.

I consoli quando non sono lontani al comando delle legioni. ma si trovano in Roma, esercitano il potere esecutivo. Gli altri comandanti, fatta eccezione dei tribuni, sono loro sottoposti e obbediscono alloro ordini; essi presentano gli ambasciatori al senato, propongono i decreti urgenti, curano l'esecuzione dei provvedimenti. Invece per quanto riguarda gli affari pubblici di competenza del popolo, i consoli hanno l'incarico di riunire i comizi, di presentare loro le leggi, di eseguire i decreti della maggioranza.

Per quel che concerne i preparativi di guerra e la condotta delle operazioni, hanno un potere pressoché assoluto: hanno diritto di fare qualunque imposizione agli alleati, di eleggere i tribuni, di arruolare i soldati, di scegliere fra loro gli idonei; inoltre finché sono in campo possono punire chi vogliono dei loro subalterni. Hanno pure il potere di spendere i beni dell'erario nella misura che credono opportuna e li accompagna un questore pronto a eseguire i loro ordini. Considerando la loro autorità, sarebbe giusto definire monarchica la costituzione romana. Quanto ho detto non perderebbe la sua validità neppure se al presente o in futuro avvenisse qualche mutamento negli organi dei quali ho trattato o in quelli dei quali parlerò in seguito.

Il senato ha prima di tutto il potere amministrativo e controlla tutte le entrate e tutte le uscite. I questori infatti non possono per nessuna ragione ordinare spese senza l'approvazione del senato, eccettuate quelle imposte dai consoli; il senato controlla pure lo stanziamento di gran lunga più cospicuo di tutti gli altri, quello che i censori stabiliscono ogni cinque anni per la costruzione e il riattamento delle opere pubbliche e deve concedere il suo nulla osta ai censori stessi. Inoltre il senato ha giurisdizione sui reati che si commettono in Italia e richiedono una inchiesta statale, come quelli di tradimento, di cospirazione, di veneficio, di assassinio. Se poi un privato o una città d'Italia richiedono l'intervento romano per risolvere una controversia, per punire un delitto, per ottenere soccorso o difesa, la cura di tutto ciò è affidata al senato.

Se occorre mandare fuori d'Italia un'ambasceria per comporre discordie, rivolgere esortazioni o imporre ordini o infine per ricevere una sottomissione o dichiarare una guerra, il senato deve provvedere a tutto ciò e inoltre deve ricevere le ambascerie che arrivano a Roma e dare a ciascuna la risposta opportuna.

Nessuno di questi incarichi spetta al popolo; perciò se uno straniero giunge in Roma in assenza del console, la costituzione romana gli appare senz'altro aristocratica; molti Greci e anche molti re sono convinti di questo, perché il senato tratta di tutte le questioni che li riguardano.

A questo punto si ha il diritto di domandarsi quale mai sia la parte di governo lasciata al popolo, dal momento che, come abbiamo detto, il senato è arbitro di tutte le questioni particolari e soprattutto amministra completamente le entrate e le uscite, mentre i consoli decidono di quel che concerne i preparativi di guerra e durante le spedizioni godono di pieni poteri.

Eppure anche al popolo è lasciata una parte non trascurabile del governo.

Il popolo infatti è il solo arbitro dell'assegnazione degli onori e delle punizioni, esercita cioè il potere sul quale si fondano le dinastie, le repubbliche e tutta quanta la vita consociata.

I popoli che non conoscono la distinzione fra premi e pene o che, pur conoscendola, la applicano malamente, non possono infatti amministrare i loro sudditi come si conviene: come potrebbero, se i buoni e i malvagi godono di uguale stima?

Il popolo interviene anche ad applicare le multe quando la colpa sia meritevole di una pena grave e particolarmente a danno degli alti magistrati ed è il solo che possa giudicare di delitti capitali.

A proposito di questi vige pressò i Romani una usanza degna di lode e di menzione: dopo che è stata pronunciata una sentenza capitale, anche se manca solo il voto dell'ultima tribù, per rendere esecutiva la condanna, essi concedono per legge al reo la facoltà di allontanarsi in volontario esilio. I condannati possono riparare a Napoli, a Preneste, a Tivoli e in qualunque altra città federata.

Il popolo poi assegna le pubbliche cariche a chi ne è degno, ed esse sono considerate il miglior premio della virtù; ha inoltre il potere di approvare le leggi e soprattutto di decidere della pace e della guerra; gli spetta infine di confermare con la sua sanzione o di annullare i patti di alleanza, di pace e di tregua, di modo che si potrebbe dire a ragione che il popolo ha la massima autorità nel governo e che la costituzione romana è democratica.

Dopo aver esposto come il potere politico sia distribuito fra i vari organi dello stato, dirò ora come questi abbiano la facoltà di opporsi l'uno all'altro, o di collaborare nel comune interesse.

Quando il console, investito dell'autorità che gli è propria, parte con le legioni, apparentemente egli dispone di pieni poteri per l'attuazione dei suoi piani, ma in realtà ha bisogno dell'appoggio del popolo e del senato e senza questi non può condurre a termine nessuna impresa.

Evidentemente infatti è indispensabile che ai soldati vengano inviati rifornimenti, ma senza il voto del senato le legioni non possono essere rifornite né di cibo, né di vestiario, né di denaro, di modo che i piani dei consoli riescono assolutamente vani se il senato decide di far opposizione e di esercitare ostruzionismo.

Dipende dunque dal senato che i progetti dei consoli siano portati o meno a compimento; esso ha pure le facoltà di inviare un altro comandante quando sia scaduto il termine annuale, o di confermare il console in carica. Inoltre il senato ha il potere di celebrare e ingrandire, oppure di rimpicciolire e fare apparire insignificanti i successi dei comandanti; infatti se il senato non stanzia e assegna il danaro necessario, i consoli non possono celebrare col conveniente splendore e talvolta neppure modestamente i così detti trionfi, con i quali rendono nota al popolo l'importanza delle imprese compiute. Allo stesso modo i consoli, anche se per molto tempo rimangono lontani dalla patria, debbono fare di tutto per conservare il favore del popolo che, come ho detto sopra, col suo voto annulla o sanziona le clausole dei trattati di pace.

Infine, quel che è più importante, quando depongono la carica, i consoli debbono rendere conto del loro operato, di modo che nel complesso è per loro impossibile fare a meno della benevolenza del senato o del popolo.

Il senato a sua volta, pur godendo di tanta autorità, è costretto a tener conto nei pubblici affari del volere del popolo; difatti non può condurre a termine, se il popolo non conferma la sua decisione preliminare, i processi per i reati politici più importanti e più gravi per i quali è prevista la pena di morte.

Lo stesso può ripetersi per i reati che lo riguardano; se infatti viene proposta una legge mirante ad abolire le prerogative tradizionali spettanti al senato o i privilegi e gli onori dei senatori o anche, per Giove, a limitare le loro fortune private, spetta al popolo di approvare o meno tale legge. Inoltre se uno dei tribuni interpone il suo veto, il senato non può attuare le sue decisioni e neppure tenere sedute nella curia o altrove; i tribuni agiscono sempre nell'interesse del popolo e secondo i suoi desideri. Per tutte queste ragioni il senato ha ragione di temere il popolo e di usargli riguardo.

Allo stesso modo il popolo è legato al senato e deve tener conto dei suoi voleri sia per la difesa degli interessi pubblici sia di quelli privati.

I questori danno in appalto molte opere in tutta Italia per l'allestimento e la conservazione dei pubblici beni; si tratta di molti grandiosi lavori per sistemare il corso dei fiumi, i porti, le culture, le miniere in tutto il territorio che è sotto la giurisdizione romana; l'esecuzione di tutti questi lavori è amministrata dal popolo, che è interessato negli appalti e nei guadagni ad essi connessi; alcuni infatti prendono personalmente gli appalti, altri vi partecipano in società, altri garantiscono per gli appaltatori, altri infine danno in deposito i loro beni all'erario a garanzia degli appalti stessi. Di tutte queste operazioni decide il senato, che ha la facoltà di concedere proroghe, di alleggerire gli oneri alle scadenze, di sciogliere

i contratti qualora sia impossibile eseguirli. In vari modi dunque il senato può danneggiare e aiutare coloro che lavorano per lo stato, poiché discute di tutte le questioni che li riguardano. Ma la cosa più importante è che tra i membri del senato sono eletti i giudici dei processi pubblici e privati di una certa importanza; perciò i cittadini sono vincolati al senato e temendo di poterne aver bisogno, si guardano dal resistere e dall'opporsi alle sue decisioni. Allo stesso modo difficilmente si oppongono al volere dei consoli, per il fatto che durante le spedizioni militari sono in loro potere sia individualmente sia collettivamente.

I singoli organi del governo possono dunque danneggiarsi a vicenda o collaborare fra loro; il rapporto fra le diverse autorità è così ben congegnato, che non è possibile trovare una costituzione migliore di quella romana.

Quando infatti un pericolo comune sovrasti dall'esterno e costringa i Romani a una concorde collaborazione, lo Stato acquista tale e tanto potere, che nulla viene trascurato, anzi tutti compiono quanto è necessario e i provvedimenti non risultano mai presi in ritardo, poiché ogni cittadino singolarmente e collettivamente collabora alla loro attuazione.

Ne segue che i Romani sono insuperabili e la loro costituzione è perfetta sotto tutti i riguardi.

Quando poi, liberati dai timori esterni, essi godono del benessere seguito ai loro fortunati successi e vivono in pace, se nell'ozio e nella tranquillità, come suole accadere, qualcuno si abbandona alla prepotenza e alla superbia, subito la costituzione interviene a difendere l'autorità dello stato.

Se difatti uno degli organi che lo costituiscono diventa troppo potente in confronto agli altri e agisce con tracotanza, non essendo esso indipendente come abbiamo detto, ma essendo i singoli organi legati l'uno all'altro e controllati nella loro azione, nessuno di essi può agire con violenza e di propria iniziativa.

Ciascuno dunque si tiene nei limiti prescritti o perché non riesce ad attuare i suoi piani o perché fin da principio teme il controllo degli altri.