Charter of the United NationsINTRODUCTORY NOTE The Charter of the United Nations was signed on 26 June 1945, in San Francisco, at the conclusion of the United Nations Conference on International Organization, and came into force on 24 October 1945. The Statute of the International Court of Justice is an integral part of the Charter. Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter were adopted by the General Assembly on 17 December 1963 and came into force on 31 August 1965. A further amendment to Article 61 was adopted by the General Assembly on 20 December 1971, and came into force on 24 September 1973. An amendment to Article 109, adopted by the General Assembly on 20 December 1965, came into force on 12 June 1968. The amendment to Article 23 enlarges the membership of the Security Council from eleven to fifteen. The amended Article 27 provides that decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members (formerly seven) and on all other matters by an affirmative vote of nine members (formerly seven), including the concurring votes of the five permanent members of the Security Council. The amendment to Article 61, which entered into force on 31 August 1965, enlarged the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven. The subsequent amendment to that Article, which entered into force on 24 September 1973, further increased the membership of the Council from twenty-seven to fifty-four. The
amendment to Article 109, which relates to the first paragraph of that
Article, provides that a General Conference of Member States for the purpose
of reviewing the Charter may be held at a date and place to be fixed by a
two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any
nine members (formerly seven) of the Security Council. Paragraph 3 of Article
109, which deals with the consideration of a possible review conference during
the tenth regular session of the General Assembly, has been retained in its
original form in its reference to a "vote, of any seven members of the
Security Council", the paragraph having been acted upon in 1955 by the
General Assembly, at its tenth regular session, and by the Security Council. PREAMBLE WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save
succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime
has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to
establish conditions under which justice and respect for the obligations
arising from treaties and other sources of international law can be
maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, AND FOR THESE ENDS to practice tolerance and live together in peace
with one another as good neighbours, and to unite
our strength to maintain international peace and security, and to ensure,
by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed
force shall not be used, save in the common interest, and to
employ international machinery for the promotion of the economic and social
advancement of all peoples, HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO
ACCOMPLISH THESE AIMS Accordingly, our respective Governments, through
representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited
their full powers found to be in good and due form, have agreed to the
present Charter of the United Nations and do hereby establish an
international organization to be known as the United Nations. CHAPTER I PURPOSES AND PRINCIPLES Article 1 The Purposes of the United Nations are: To
maintain international peace and security, and to that end: to take effective
collective measures for the prevention and removal of threats to the peace,
and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace,
and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles
of justice and international law, adjustment or settlement of international
disputes or situations which might lead to a breach of the peace; To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; To achieve
international co-operation in solving international problems of an economic,
social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging
respect for human rights and for fundamental freedoms for all without
distinction as to race, sex, language, or religion; and To be a centre
for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common
ends. Article 2 The
Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1,
shall act in accordance with the following Principles. The
Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its
Members. All
Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting
from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them
in accordance with the present Charter. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll. CHAPTER II MEMBERSHIP Article 3 The original
Members of the United Nations shall be the states which, having participated
in the United Nations Conference on International Organization at San
Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1
January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with
Article 110. Article 4 1.
Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states
which accept the obligations contained in the present Charter and, in the
judgment of the Organization, are able and willing to carry out these
obligations. 2. The admission of any such state to membership in
the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly
upon the recommendation of the Security Council. Article 5 A Member of the United Nations against which
preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may
be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by
the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The
exercise of these rights and privileges may be restored by the Security
Council. Article 6 A Member
of the United Nations which has persistently violated the Principles
contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the
General Assembly upon the recommendation of the Security Council. CHAPTER III ORGANS Article 7 There are
established as the principal organs of the United Nations: a General
Assembly a Security
Council an
Economic and Social Council a
Trusteeship Council an International
Court of Justice and a Secretariat. Such
subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance
with the present Charter. Article 8 The United
Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to
participate in any capacity and under conditions of equality in its principal
and subsidiary organs. CHAPTER IV THE GENERAL ASSEMBLY COMPOSITION Article 9 The
General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations. Each
Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.
FUNCTIONS and POWERS Article 10 The
General Assembly may discuss any questions or any matters within the
scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs
provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may
make recommendations to the Members of the United Nations or to the
Security Council or to both on any such questions or matters. Article 11 The
General Assembly may consider the
general principles of co-operation in the maintenance of international peace
and security, including the principles governing disarmament and the
regulation of armaments, and may make
recommendations with regard to such principles to the Members or to the
Security Council or to both. The
General Assembly may discuss any
questions relating to the maintenance of international peace and security
brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security
Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in
accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article
12, may make recommendations with
regard to any such questions to the state or states concerned or to the
Security Council or to both. Any such
question on which action is necessary shall be referred to the Security
Council by the General Assembly either before or after discussion. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10. Article 12 While the
Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the
functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall
not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless
the Security Council so requests. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters. Article 13 The
General Assembly shall initiate
studies and make recommendations for the purpose of: a. promoting
international co-operation in the political field and encouraging the
progressive development of international law and its codification; b. promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X. Article 14 Subject to
the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any
situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general
welfare or friendly relations among nations, including situations resulting
from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the
Purposes and Principles of the United Nations. Article 15 The
General Assembly shall receive and consider annual and special reports from
the Security Council; these reports shall include an account of the measures
that the Security Council has decided upon or taken to maintain international
peace and security. The
General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of
the United Nations. Article 16 The
General Assembly shall perform such functions with respect to the
international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and
XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not
designated as strategic. Article 17 The
General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization. The
expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by
the General Assembly. The
General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary
arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall
examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view
to making recommendations to the agencies concerned. VOTING Article 18 Each member of the General Assembly shall have one vote. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting. Article 19 A Member
of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial
contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly
if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the
contributions due from it for the preceding two full years. The General
Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied
that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the
Member. PROCEDURE Article 20 The
General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special
sessions as occasion may require. Special
sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the
Security Council or of a majority of the Members of the United Nations. Article 21 The
General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its
President for each session. Article 22 The
General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary
for the performance of its functions. CHAPTER V THE SECURITY COUNCIL COMPOSITION Article 23 The
Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union
of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members
of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members
of the United Nations to be non-permanent members of the Security
Council, due regard being specially paid, in the first instance to the
contribution of Members of the United Nations to the maintenance of
international peace and security and to the other purposes of the
Organization, and also to equitable geographical distribution. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election. Each
member of the Security Council shall have one representative. FUNCTIONS and POWERS Article 24 In order to ensure prompt and effective action by
the United Nations its Members confer on the Security Council primary
responsibility for the maintenance of international peace and security, and
agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security
Council acts on their behalf. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII. The
Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to
the General Assembly for its consideration. Article 25 The
Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of
the Security Council in accordance with the present Charter. Article 26 In order
to promote the establishment and maintenance of international peace and
security with the least diversion for armaments of the world's human and
economic resources, the Security Council shall be responsible for
formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to
in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for
the establishment of a system for the regulation of armaments. VOTING Article 27 Each
member of the Security Council shall have one vote. Decisions of
the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative
vote of nine members. Decisions
of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative
vote of nine members including the concurring votes of the permanent members;
provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of
Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting. PROCEDURE Article 28 The
Security Council shall be so organized as to be able to function continuously.
Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at
all times at the seat of the Organization. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative. The
Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the
Organization as in its judgment will best facilitate its work. Article 29 The
Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary
for the performance of its functions. Article 30 The
Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method
of selecting its President. Article 31 Any Member
of the United Nations which is not a member of the Security Council may
participate, without vote, in the discussion of any question brought before
the Security Council whenever the latter considers that the interests of that
Member are specially affected. Article 32 Any Member
of the United Nations which is not a member of the Security Council or any
state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a
dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to
participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The
Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the
participation of a state which is not a Member of the United Nations. CHAPTER VI PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES Article 33 The
parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the
maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a
solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration,
judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other
peaceful means of their own choice. The
Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to
settle their dispute by such means. Article 34 The
Security Council may investigate any dispute, or any situation which might
lead to international friction or give rise to a dispute, in order to
determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to
endanger the maintenance of international peace and security. Article 35 Any Member
of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature
referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the
General Assembly. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter. The
proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its
attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11
and 12. Article 36 The
Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in
Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures
or methods of adjustment. The
Security Council should take into consideration any procedures for the
settlement of the dispute which have already been adopted by the parties. In making
recommendations under this Article the Security Council should also take into
consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the
parties to the International Court of Justice in accordance with the
provisions of the Statute of the Court. Article 37 Should the
parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle
it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the
Security Council. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate. Article 38 Without
prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may,
if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the
parties with a view to a pacific settlement of the dispute. CHAPTER VII ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE,
BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION Article 39 The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. Article 40 In order
to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before
making the recommendations or deciding upon the measures provided for in
Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional
measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall
be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties
concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply
with such provisional measures. Article 41 The
Security Council may decide what measures not involving the use of armed
force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call
upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may
include complete or partial interruption of economic relations and of rail,
sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and
the severance of diplomatic relations. Article 42 Should the
Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be
inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air,
sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international
peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and
other operations by air, sea, or land forces of Members of the United
Nations. Article 43 All
Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of
international peace and security, undertake to make available to the Security
Council, on its call and in accordance with a special agreement or
agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of
passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and
security. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes. Article 44 When the
Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a
Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the
obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so
desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning
the employment of contingents of that Member's armed forces. Article 45 In order
to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall
hold immediately available national air-force contingents for combined
international enforcement action. The strength and degree of readiness of
these contingents and plans for their combined action shall be determined
within the limits laid down in the special agreement or agreements referred
to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military
Staff Committee. Article 46 Plans for
the application of armed force shall be made by the Security Council with the
assistance of the Military Staff Committee. Article 47 There
shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the
Security Council on all questions relating to the Security Council's military
requirements for the maintenance of international peace and security, the
employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of
armaments, and possible disarmament. The
Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the
permanent members of the Security Council or their representatives. Any
Member of the United Nations not permanently represented on the Committee
shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient
discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of
that Member in its work. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees. Article 48 The action
required to carry out the decisions of the Security Council for the
maintenance of international peace and security shall be taken by all the
Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may
determine. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they remembers. Article 49 The
Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in
carrying out the measures decided upon by the Security Council. Article 50 If
preventive or enforcement measures against any state are taken by the
Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or
not, which finds itself confronted with special economic problems arising
from the carrying out of those measures shall have the right to consult the
Security Council with regard to a solution of those problems. Article 51 Nothing in
the present Charter shall impair the inherent right of individual or
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the
United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to
maintain international peace and security. Measures taken by Members in the
exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the
Security Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at
any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore
international peace and security. CHAPTER VIII REGIONAL ARRANGEMENTS Article 52 Nothing in
the present Charter precludes the existence of regional arrangements or
agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of
international peace and security as are appropriate for regional action
provided that such arrangements or agencies and their activities are
consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. The
Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting
such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local
disputes through such regional arrangements or by such regional agencies
before referring them to the Security Council. The
Security Council shall encourage the development of pacific settlement of
local disputes through such regional arrangements or by such regional
agencies either on the initiative of the states concerned or by reference
from the Security Council. This
Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35. Article 53 The
Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements
or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement
action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies
without the authorization of the Security Council, with the exception of
measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article,
provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against
renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time
as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged
with the responsibility for preventing further aggression by such a state. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter. Article 54 The
Security Council shall at all times be kept fully informed of activities
undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional
agencies for the maintenance of international peace and security. CHAPTER IX INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION Article 55 With a
view to the creation of conditions of stability and well-being which are
necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect
for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the
United Nations shall promote: a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and c.
universal respect for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Article 56 All
Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation
with the Organization for the achievement of the purposes set forth in
Article 55. Article 57 The
various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and
having wide international responsibilities, as defined in their basic
instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related
fields, shall be brought into relationship with the United Nations in
accordance with the provisions of Article 63. Such
agencies thus brought into relationship with the United Nations are
hereinafter referred to as specialized agencies.</OL. Article 58 The
Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies
and activities of the specialized agencies. Article 59 The
Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states
concerned for the creation of any new specialized agencies required for the
accomplishment of the purposes set forth in Article 55. Article 60 Responsibility
for the discharge of the functions of the Organization set forth in this
Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of
the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have
for this purpose the powers set forth in Chapter X. CHAPTER X THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL COMPOSITION Article 61 The Economic
and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations
elected by the General Assembly. Subject to
the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social
Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring
member shall be eligible for immediate re-election. At the
first election after the increase in the membership of the Economic and
Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the
members elected in place of the nine members whose term of office expires at
the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of
these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so
elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the
end of two years, in accordance with arrangements made by the General
Assembly. Each
member of the Economic and Social Council shall have one representative. FUNCTIONS and POWERS Article 62 The
Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with
respect to international economic, social, cultural, educational, health, and
related matters and may make recommendations with respect to any such matters
to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the
specialized agencies concerned. It may
make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance
of, human rights and fundamental freedoms for all. It may
prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with
respect to matters falling within its competence. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence. Article 63 The
Economic and Social Council may enter into agreements with any of the
agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency
concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such
agreements shall be subject to approval by the General Assembly. It may
co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation
with and recommendations to such agencies and through recommendations to the
General Assembly and to the Members of the United Nations. Article 64 The Economic
and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from
the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the
United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the
steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations
on matters falling within its competence made by the General Assembly. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly. Article 65 The
Economic and Social Council may furnish information to the Security Council
and shall assist the Security Council upon its request. Article 66 The
Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its
competence in connexion with the carrying out of the recommendations of the
General Assembly. It may,
with the approval of the General Assembly, perform services at the request of
Members of the United Nations and at the request of specialized agencies. It shall
perform such other functions as are specified elsewhere in the present
Charter or as may be assigned to it by the General Assembly. VOTING Article 67 Each
member of the Economic and Social Council shall have one vote. Decisions
of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members
present and voting. PROCEDURE Article 68 The
Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social
fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as
may be required for the performance of its functions. Article 69 The
Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to
participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular
concern to that Member. Article 70 The Economic
and Social Council may make arrangements for representatives of the
specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and
in those of the commissions established by it, and for its representatives to
participate in the deliberations of the specialized agencies. Article 71 The
Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation
with non-governmental organizations which are concerned with matters within
its competence. Such arrangements may be made with international
organizations and, where appropriate, with national organizations after
consultation with the Member of the United Nations concerned. Article 72 The
Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including
the method of selecting its President. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members. CHAPTER XI DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING
TERRITORIES Article 73 Members of
the United Nations which have or assume responsibilities for the
administration of territories whose peoples have not yet attained a full
measure of self-government recognize the principle that the interests of the
inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust
the obligation to promote to the utmost, within the system of international
peace and security established by the present Charter, the well-being of the
inhabitants of these territories, and, to this end: a. to
ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their
political, economic, social, and educational advancement, their just
treatment, and their protection against abuses; b. to
develop self-government, to take due account of the political aspirations of
the peoples, and to assist them in the progressive development of their free
political institutions, according to the particular circumstances of each
territory and its peoples and their varying stages of advancement; c. to further international peace and security; d. to
promote constructive measures of development, to encourage research, and to
co-operate with one another and, when and where appropriate, with specialized
international bodies with a view to the practical achievement of the social,
economic, and scientific purposes set forth in this Article; and e. to
transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject
to such limitation as security and constitutional considerations may require,
statistical and other information of a technical nature relating to economic,
social, and educational conditions in the territories for which they are
respectively responsible other than those territories to which Chapters XII
and XIII apply. Article 74 Members of
the United Nations also agree that their policy in respect of the territories
to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan
areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due
account being taken of the interests and well-being of the rest of the world,
in social, economic, and commercial matters. CHAPTER XII INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM Article 75 The United
Nations shall establish under its authority an international trusteeship
system for the administration and supervision of such territories as may be
placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are
hereinafter referred to as trust territories. Article 76 The basic
objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the
United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be: a. to
further international peace and security; b. to
promote the political, economic, social, and educational advancement of the
inhabitants of the trust territories, and their progressive development
towards self-government or independence as may be appropriate to the
particular circumstances of each territory and its peoples and the freely
expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the
terms of each trusteeship agreement; c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world; and d. to
ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all
Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment
for the latter in the administration of justice, without prejudice to the
attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of
Article 80. Article 77 The
trusteeship system shall apply to such territories in the following
categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements: a. territories now held under mandate; b.
territories which may be detached from enemy states as a result of the Second
World War; and c.
territories voluntarily placed under the system by states responsiblefor
their administration. It will be
a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing
categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms. Article 78 The
trusteeship system shall not apply to territories which have become Members
of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for
the principle of sovereign equality. Article 79 The terms
of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system,
including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states
directly concerned, including the mandatory power in the case of territories
held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved
as provided for in Articles 83 and 85. Article 80 Except as
may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles
77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and
until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be
construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any
states or any peoples or the terms of existing international instruments to
which Members of the United Nations may respectively be parties. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77. Article 81 The
trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust
territory will be administered and designate the authority which will
exercise the administration of the trust territory. Such authority,
hereinafter called the administering authority, may be one or more states or
the Organization itself. Article 82 There may
be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which
may include part or all of the trust territory to which the agreement
applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under
Article 43. Article 83 All
functions of the United Nations relating to strategic areas, including the
approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration
or amendment shall be exercised by the Security Council. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas. Article 84 It shall
be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory
shall play its part in the maintenance of international peace and security.
To this end the administering authority may make use of volunteer forces,
facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the
obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the
administering authority, as well as for local defence and the maintenance of
law and order within the trust territory. Article 85 The functions
of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not
designated as strategic, including the approval of the terms of the
trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be
exercised by the General Assembly. The Trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly shall assist the General Assembly in carrying out these functions. CHAPTER XIII THE TRUSTEESHIP COUNCIL COMPOSITION Article 86 The
Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United
Nations: a. those Members administering trust territories; b. such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and c. as many
other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be
necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship
Council is equally divided between those Members of the United Nations which
administer trust territories and those which do not. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein. FUNCTIONS and POWERS Article 87 The
General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in
carrying out their functions, may: a. consider reports submitted by the administering authority; b. accept petitions and examine them in consultation with the administering authority; c. provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority; and d. take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements. Article 88 The
Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political,
economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust
territory, and the administering authority for each trust territory within
the competence of the General Assembly shall make an annual report to the
General Assembly upon the basis of such questionnaire. VOTING Article 89 Each
member of the Trusteeship Council shall have one vote. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting. PROCEDURE Article 90 The
Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method
of selecting its President. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members. Article 91 The
Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance
of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard
to matters with which they are respectively concerned. CHAPTER XIV THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Article 92 The
International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the
United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute,
which is based upon the Statute of the Permanent Court of International
Justice and forms an integral part of the present Charter. Article 93 All
Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of
the International Court of Justice. A state
which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute
of the International Court of Justice on conditions to be determined in each
case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.
Article 94 Each
Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the
International Court of Justice in any case to which it is a party. If any
party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a
judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the
Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or
decide upon measures to be taken to give effect to the judgment. Article 95 Nothing in
the present Charter shall prevent Members of the United Nations from
entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of
agreements already in existence or which may be concluded in the future. Article 96 The
General Assembly or the Security Council may request the International Court
of Justice to give an advisory opinion on any legal question. Other
organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time
be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions
of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.
CHAPTER XV THE SECRETARIAT Article 97 The
Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the
Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the
General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be
the chief administrative officer of the Organization. Article 98 The
Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General
Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of
the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are
entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual
report to the General Assembly on the work of the Organization. Article 99 The
Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter
which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and
security. Article 100 In the
performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not
seek or receive instructions from any government or from any other authority
external to the Organization. They shall refrain from any action which might
reflect on their position as international officials responsible only to the
Organization. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities. Article 101 The staff
shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by
the General Assembly. Appropriate
staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the
Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations.
These staffs shall form a part of the Secretariat. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. CHAPTER XVI MISCELLANEOUS PROVISIONS Article 102 Every
treaty and every international agreement entered into by any Member of the
United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as
possible be registered with the Secretariat and published by it. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations. Article 103 In the
event of a conflict between the obligations of the Members of the United
Nations under the present Charter and their obligations under any other
international agreement, their obligations under the present Charter shall
prevail. Article 104 The
Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal
capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the
fulfilment of its purposes. Article 105 The
Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such
privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its
purposes. Representatives
of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall
similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the
independent exercise of their functions in connexion with the Organization. The
General Assembly may make recommendations with a view to determining the
details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may
propose conventions to the Members of the United Nations for this purpose. CHAPTER XVII TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS Article 106 Pending
the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as
in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its
responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation
Declaration, signed at Moscow, 30 October 1943, and France, shall, in
accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult
with one another and as occasion requires with other Members of the United
Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may
be necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
Article 107 Nothing in
the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any
state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to
the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the
Governments having responsibility for such action. CHAPTER XVIII AMENDMENTS Article 108 Amendments
to the present Charter shall come into force for all Members of the United
Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of
the General Assembly and ratified in accordance with their respective
constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations,
including all the permanent members of the Security Council.
Article 109 A General
Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing
the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a
two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any
nine members of the Security Council. Each
Member of the United Nations shall have one vote in the conference. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council. CHAPTER XIX RATIFICATION AND SIGNATURE Article 110 The
present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with
their respective constitutional processes. The
ratifications shall be deposited with the Government of the United States of
America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well
as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed. The
present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by
the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States
of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of
the ratifications deposited shall thereupon be drawn up by the Government of
the United States of America which shall communicate copies thereof to all
the signatory states. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications. Article 111 The
present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish
texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the
Government of the United States of America. Duly certified copies thereof
shall be transmitted by that Government to the Governments of the other
signatory states. IN
FAITH WHEREOF the
representatives of the Governments of the United Nations have signed the
present Charter. DONE at the
city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred
and forty-five. |
Carta delle Nazioni Unite
NOTA
INTRODUTTIVA La Carta delle
Nazioni Unite è stata firmata il 26 giugno 1945, a San Francisco, alla
conclusione del congresso delle Nazioni Unite sull'Organizzazione
Internazionale ed è entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Lo Statuto della Corte di Giustizia
internazionale è una parte integrante della Carta. Emendamenti agli Articoli 23, 27 e 61 della Carta sono stati
adottati dall'Assemblea Generale il 17 dicembre 1963 e sono entrati in vigore
il 31 agosto 1965. Un ulteriore emendamento all'Articolo 61 è stato adottato
dalla Assemblea Generale il 20 dicembre 1971 ed è entrato in vigore il 24
settembre 1973. Un emendamento all'Articolo 109, deciso dall'Assemblea
Generale il 20 dicembre 1965, è entrato in vigore il 12 giugno 1968. L’emendamento all'Articolo 23 allarga l'insieme dei membri
del Consiglio di Sicurezza da undici a quindici. L'emendato Articolo 27
prevede che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su materie procedurali
saranno prese con un voto favorevole di nove membri (precedentemente sette) e
su tutte le altre materie con un voto favorevole di nove membri
(precedentemente sette), compresi i voti favorevoli dei cinque membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’emendamento
all'Articolo 61, che è entrato in vigore il 31 agosto 1965, ha allargato
l'insieme dei membri del Consiglio Economico e Sociale da diciotto a
ventisette. Il successivo emendamento a quell'Articolo, che è entrato in
vigore il 24 settembre 1973, ha ulteriormente aumentato l'insieme dei membri
del Consiglio da ventisette a cinquantaquattro. L’emendamento
all'Articolo 109, che si riferisce al primo paragrafo di quell'Articolo,
assicura che una Conferenza Generale degli Stati Membri allo scopo di
rivedere la lettera può tenersi ad una data e ad un posto da fissare con un
voto di due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di tutti i
nove membri (precedentemente sette) del Consiglio di Sicurezza. Il paragrafo
3 dell'Articolo 109, che si occupa della considerazione d'una possibile
conferenza di revisione durante la decima sessione normale dell'Assemblea
Generale, sia mantenuto nella relativa forma originale nel relativo riferimento
di un "voto, di tutti i sette membri del Consiglio di Sicurezza",
il paragrafo è stato attuato nel 1955 dall'Assemblea Generale, alla relativa
decima sessione normale e dal Consiglio di Sicurezza. PREAMBOLO Noi Popoli delle Nazioni Unite Decisi a salvare le future generazioni
del flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione
ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni
grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la
giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre
fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso
sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini a praticare la tolleranza ed a
vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, e ad unire le nostre forze per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e ad assicurare, mediante
l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle
armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, e ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso
economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il
raggiungimento di tali fini In conseguenza, i nostri
rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San
Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
hanno concordato la presente Carta delle Nazioni Unite ed istituiscono con
ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. Capitolo I Fini e principi Articolo
1 I Fini delle Nazioni Unite sono: Mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per
prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di
aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi
pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto
internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle
situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale; Conseguire la cooperazione
internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere
economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti
senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione; Costituire un centro per il
coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi
fini comuni. Articolo
2 L'Organizzazione ed i suoi
Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'Articolo 1, devono agire in
conformità ai seguenti principi. L'Organizzazione è fondata sul
principio della eguaglianza sovrana di tutti i suoi Membri. Tutti i Membri, al fine di
assicurare a ciascuno di essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro
qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro
assunti in conformità alla presente Carta. Tutti i Membri devono risolvere
le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la
pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in
pericolo. Tutti i Membri devono astenersi
nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza,
sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi
Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni
Unite. Tutti i Membri devono dare alle
Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendano in
conformità alle disposizioni della presente Carta, e devono astenersi dal
dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano
un'azione preventiva o coercitiva. L'Organizzazione deve fare in
modo che gli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in
conformità a questi principi per quanto possa essere necessario per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nessuna disposizione della
presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che
appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga
i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in
applicazione della presente Carta; questo principio non pregiudica però
l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII. Capitolo II Membri dell'Organizzazione Articolo
3 Membri originari delle Nazioni
Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni
Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo
precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1°
gennaio 1942, firmino la presente Carta e la ratifichino in conformità
all!Articolo 110. Articolo
4 1. Possono diventare Membri
delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli
obblighi della presente Carta e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano
capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. 2. L'ammissione quale Membro
delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata
con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Articolo
5 Un Membro delle Nazioni Unite contro
il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione
preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei
privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere
ripristinato dal Consiglio di Sicurezza. Articolo
6 Un Membro delle Nazioni Unite
che abbia persistentemente violato i principi enunciati nella presente Carta
può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su
proposta del Consiglio di Sicurezza. Capitolo III Organi Articolo
7 Sono istituiti quali organi
principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale un Consiglio di Sicurezza un Consiglio Economico e Sociale un Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria una Corte Internazionale di
Giustizia ed un Segretariato. Potranno essere istituiti in
conformità alla presente Carta quegli organi sussidiari che si rivelassero
necessari. Articolo
8 Le Nazioni Unite non porranno
alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi
principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di
eguaglianza. Capitolo IV Assemblea Generale Composizione Articolo
9 L'Assemblea Generale si compone
di tutti i Membri delle Nazioni Unite. Ogni Membro ha non più di cinque
rappresentanti nell'Assemblea Generale. Funzioni e poteri Articolo
10 L'Assemblea Generale può discutere
qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta, o
che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dalla
presente Carta, e, salvo quanto disposto dall'Articolo 12, può fare
raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di
Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od
argomenti. Articolo
11 L'Assemblea Generale può
esaminare i principi generali di cooperazione per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il
disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare raccomandazioni
riguardo a tali principi, sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia
agli uni ed all'altro. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di
Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, in
conformità all'Articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto
nell'Articolo 12, può fare
raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato od
agli Stati interessati, od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed
all'altro. Qualsiasi questione del
genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al
Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la
discussione. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio
di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in
pericolo la pace e la sicurezza internazionale. I poteri dell'Assemblea Generale
stabiliti in quest'Articolo non limitano la portata generale dell'Articolo
10. Articolo
12 Durante l'esercizio da parte del
Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dalla presente Carta, nei
riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non
deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a
meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza. Il Segretario Generale, con il
consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni
sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed
informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se
l'Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza
cessi dal trattare tali questioni. Articolo
13 L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni
allo scopo di: a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione; b) sviluppare la cooperazione
internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della
sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di
lingua o di religione. Gli ulteriori compiti, funzioni
e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel
precedente paragrafo 1 b) sono stabiliti nei Capitoli IX e X. Articolo
14 Subordinatamente alle
disposizioni dell'Articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi
situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga
suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli
tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle
disposizioni della presente Carta che enunciano i fini ed i principi delle
Nazioni Unite. Articolo
15 L'Assemblea Generale riceve ed
esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste
relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal
Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. L'Assemblea Generale riceve ed
esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite. Articolo
16 L'Assemblea Generale adempie
quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione
fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa
l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone
non designate come strategiche. Articolo
17 L'Assemblea Generale esamina ed
approva il bilancio dell'Organizzazione. Le spese dell'Organizzazione
sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea
Generale. L'Assemblea Generale esamina ed
approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti
specializzati previsti all'Articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di
tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni. Votazione Articolo
18 Ogni Membro dell'Assemblea
Generale dispone di un voto. Le decisioni dell'Assemblea
Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei membri
presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del
Consiglio Economico e Sociale, l'elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1 c) dell'Articolo 86,
l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti
e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al
funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di
bilancio. Le decisioni su altre questioni,
compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi
a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri presenti e
votanti. Articolo
19 Un Membro delle Nazioni Unite
che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari
all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei
suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per
i due anni interi precedenti. L'Assemblea generale può, nondimeno, permettere
a tale Membro di votare, se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta
a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Procedura Articolo
20 L'Assemblea Generale si riunisce
in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo
richiedano. Le sessioni speciali sono
convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o
della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite. Articolo
21 L'Assemblea Generale stabilisce
il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione. Articolo
22 L'Assemblea Generale può
istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle
sue funzioni. Capitolo V Consiglio di Sicurezza Composizione Articolo
23 Il Consiglio di Sicurezza si
compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle
Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza,
avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle
Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed
agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione
geografica. I membri non permanenti del Consiglio
di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia, nella prima
elezione successiva all'aumento da undici a quindici del numero dei membri
del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro membri aggiunti saranno scelti
per il periodo di un anno. I membri uscenti non sono immediatamente
rieleggibili. Ogni membro del Consiglio di
Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio. Funzioni e poteri Articolo
24 Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i
suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome. Nell'adempimento di questi
compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi
delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza
per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e
XII. Il Consiglio di Sicurezza
sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali
all'esame dell'Assemblea Generale. Articolo
25 I Membri delle Nazioni Unite
convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza
in conformità alle disposizioni della presente Carta. Articolo
26 Al fine di promuovere lo
stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti,
il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del
Comitato di Stato Maggiore previsto dall'Articolo 46, piani da sottoporre ai
Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina
degli armamenti. Votazione Articolo
27 Ogni membro del Consiglio di
Sicurezza dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio di
Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove
membri. Le decisioni del Consiglio di
Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove
membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti;
tuttavia, nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3
dell'Articolo 52, un membro che sia parte di una controversia deve astenersi
dal voto. Procedura Articolo
28 Il Consiglio di Sicurezza è
organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni membro del
Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un
rappresentante nella sede dell'Organizzazione. Il Consiglio di Sicurezza tiene
riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri può, ove lo desideri,
essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro rappresentante
appositamente designato. Il Consiglio di Sicurezza può
tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione
che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori. Articolo
29 Il Consiglio di Sicurezza può
istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle
sue funzioni. Articolo
30 Il Consiglio di Sicurezza
stabilisce il proprio regolamento. nel quale fissa le norme concernenti il
sistema di scelta del suo Presidente. Articolo
31 Ogni Membro delle Nazioni Unite
che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto
di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di
Sicurezza. ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale
Membro siano particolarmente coinvolti. Articolo
32 Ogni Membro delle Nazioni Unite
che non sia membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia
Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame
avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto
di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di
Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la
partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite. Capitolo VI Soluzione pacifica delle controversie Articolo
33 Le parti di una controversia, la
cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne
una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione,
arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi
regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza, ove
lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia
mediante tali mezzi. Articolo
34 Il Consiglio di Sicurezza può
fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa
portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo
scopo di determinare se la continuazione della controversia o della
situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale. Articolo
35 Ogni Membro delle Nazioni Unite
può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'Articolo
34, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale. Uno Stato che non sia Membro
delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza
o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se
accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico previsti dalla presente Carta. I procedimenti dell'Assemblea
Generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di
questo Articolo, sono soggetti alle disposizioni degli Articoli 11 e 12. Articolo
36 Il Consiglio di Sicurezza può,
in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'Articolo 33,
o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di
sistemazione adeguati. Il Consiglio di Sicurezza deve
prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia
che siano già state adottate dalle parti. Nel fare raccomandazioni a norma
di questo Articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che
le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite
dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle
disposizioni dello Statuto della Corte. Articolo
37 Se le parti di una controversia
della natura indicata nell'Articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi
indicati in tale Articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza. Se il Consiglio di Sicurezza
ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, esso decide se agire a norma dell'Articolo 36, o raccomandare
quella soluzione che ritenga adeguata. Articolo
38 Senza pregiudizio delle
disposizioni degli Articoli 33 e 37 il Consiglio di Sicurezza può, se tutte
le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per
una soluzione pacifica della controversia. Capitolo VII Azione rispetto alle minacce alla pace, alle
violazioni della pace ed agli atti di aggressione Articolo
39 Il Consiglio di Sicurezza
accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace,
o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure
debbano essere prese in conformità agli Articoli 41 e 42 per mantenere o
ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Articolo
40 Al fine di prevenire un
aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le
raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall'Articolo 41, può invitare
le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso
consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono
pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il
Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a
tali misure provvisorie. Articolo
41 Il Consiglio di Sicurezza può
decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano
essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri
delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed
altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Articolo
42 Se il Consiglio di Sicurezza
ritiene che le misure previste nell'Articolo 41 siano inadeguate o si siano
dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o
terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni,
blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di
Membri delle Nazioni Unite. Articolo
43 Al fine di contribuire al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni
Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua
richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. L'accordo o gli accordi
suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado
di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle
facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi. L'accordo o gli accordi saranno
negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza.
Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri,
oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a
ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali. Articolo
44 Quando il Consiglio di Sicurezza
abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro
non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli
obblighi assunti a norma dell'Articolo 43, inviterà tale Membro, ove questo
lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza
concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso. Articolo
45 Al fine di dare alle Nazioni
Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno
ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per
l'esecuzione combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed
il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione
combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli
accordi speciali previsti dall'Articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza
coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore. Articolo
46 I piani per l'impiego delle
forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal
Comitato di Stato Maggiore. Articolo
47 È costituito un Comitato di
Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di
tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina
degli armamenti e l'eventuale disarmo. Il Comitato di Stato Maggiore è
composto dei capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non
rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato
stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del
Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività. Il Comitato di Stato Maggiore
ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della
direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del
Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze
saranno trattate in seguito. Con l'autorizzazione del
Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali
competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati
regionali. Articolo
48 L'azione necessaria per eseguire
le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni
Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di
Sicurezza. Tali decisioni sono eseguite dai
Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle
organizzazioni internazionali competenti in cui siamo membri. Articolo
49 I Membri delle Nazioni Unite si
associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate
dal Consiglio di Sicurezza. Articolo
50 Se il Consiglio di Sicurezza
intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non
sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari
difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di
consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali
difficoltà. Articolo
51 Nessuna disposizione della
presente Carta pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva,
nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni
Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure
prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono
immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non
pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti secondo la
presente Carta al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento
quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale. Capitolo VIII Accordi regionali Articolo
52 Nessuna disposizione della
presente Carta preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali
per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale,
purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai
fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica
delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od
organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza
incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di
carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su
iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del
Consiglio di Sicurezza. Questo Articolo non pregiudica
in alcun modo l'applicazione degli Articoli 34 e 35. Articolo
53 Il Consiglio di Sicurezza
utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive
sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire
intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni
regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta
per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal
paragrafo 2 di questo Articolo, quali sono previste dall'Articolo 107, o da
accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da
parte di un tale Stato fino al momento in cui l'Organizzazione potrà, su
richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire
ulteriori aggressioni da parte del detto Stato. L'espressione "Stato
nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo Articolo, si riferisce ad
ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei
firmatari della presente Carta. Articolo
54 Il Consiglio di Sicurezza deve
essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o
progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni
regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Capitolo IX Cooperazione internazionale economica
e sociale Articolo
55 Al fine di creare le condizioni
di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici
ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio
dell'eguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni
Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e
condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi
internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione
internazionale culturale ed educativa: c) il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Articolo
56 I Membri si impegnano ad agire,
collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'Organizzazione per
raggiungere i fini indicati all'Articolo 55. Articolo
57 I vari istituti specializzati
costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro
statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale,
culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite
in conformità alle disposizioni dell'Articolo 63. Gli istituti così collegati con
le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione
"Istituti specializzati". Articolo
58 L'Organizzazione fa raccomandazioni
per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti
specializzati. Articolo
59 L'Organizzazione promuove, se
del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi
istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'Articolo
55. Articolo
60 Il compito di adempiere le
funzioni dell'Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all'Assemblea
Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a
tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X. Capitolo X Consiglio Economico e Sociale Composizione Articolo
61 Il Consiglio Economico e Sociale
si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti
dall'Assemblea Generale. Salve le disposizioni del paragrafo
3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno
per un periodo di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente
rieleggibili. Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a
cinquantaquattro membri del Consiglio economico e sociale, oltre ai membri
eletti al posto dei nove membri il cui mandato scade al termine dell'anno in
corso, saranno eletti altri ventisette membri. Il mandato di nove di questi
ventisette membri aggiuntivi scadrà al termine di un anno e quello di altri
nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno
prese dall'Assemblea Generale. Ogni membro del Consiglio
Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio. Funzioni e poteri Articolo
62 Il Consiglio Economico e Sociale
può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali
economiche, sociali. culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare
raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri
delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati. Esso può fare raccomandazioni al
fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea
Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza. Esso può convocare, in
conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze
internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza. Articolo
63 Il Consiglio Economico e Sociale
può concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'Articolo
57 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà
collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione
dell'Assemblea Generale. Esso può coordinare le attività
degli istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e
raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale
ed ai Membri delle Nazioni Unite. Articolo
64 Il Consiglio Economico e Sociale
può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli
istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle
Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti
sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni
fatte dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua
competenza. Esso può comunicare
all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni. Articolo
65 Il Consiglio Economico e Sociale
può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo
richieda. Articolo
66 Il Consiglio Economico e Sociale
assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente
all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale. Esso può, con l'approvazione
dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle
Nazioni Unite o da istituti specializzati. Esso adempie alle ulteriori
funzioni che siano indicate in altre parti della presente Carta o che possano
essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale. Votazione Articolo
67 Ogni membro del Consiglio
Economico e Sociale dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio
Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. Procedura Articolo
68 Il Consiglio Economico e Sociale
istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere
i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possano essere
richieste per l'adempimento delle sue funzioni. Articolo
69 Il Consiglio Economico e Sociale
inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di
voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse
per tale Membro. Articolo
70 Il Consiglio Economico e Sociale
può prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati
partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle
commissioni da esso istituite, e perché suoi rappresentanti partecipino alle
deliberazioni degli istituti specializzati. Articolo
71 Il Consiglio Economico e Sociale
può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non
governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza.
Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del
caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle
Nazioni Unite interessato. Articolo
72 Il Consiglio Economico e Sociale
stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione
del suo Presidente. Il Consiglio Economico e Sociale
si riunisce secondo le esigenze in conformità al proprio regolamento;
quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a
richiesta della maggioranza dei suoi Membri. Capitolo XI Dichiarazione concernente i
territori non autonomi Articolo
73 I Membri delle Nazioni Unite, i
quali abbiano od assumano la responsabilità della amministrazione di
territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia,
riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori
sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al
massimo, nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale
istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali
territori, e, a tal fine, l'obbligo: a) di assicurare, con il dovuto
rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso
politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la
loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l'autogoverno
delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le aspirazioni
politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere
istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni
territorio e delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo; c) di rinsaldare la pace e la
sicurezza internazionale; d) di promuovere misure
costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro,
e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali
specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e
scientifici enunciati in questo Articolo; ed e) di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che possano essere richieste dalla
sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre
notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed
educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion
fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII. Articolo
74 I Membri delle Nazioni Unite
riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si
riferisce questo Capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori
metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in
materia sociale, economica e commerciale, tenuto il debito conto degli
interessi e del benessere del resto del mondo. Capitolo XII Regime internazionale di amministrazione fiduciaria Articolo
75 Le Nazioni Unite stabiliscono
sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria
per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti
a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono
qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione
fiduciaria". Articolo
76 Gli obiettivi fondamentali del
regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni
Unite enunciati nell'Articolo 1 della presente Carta, sono i seguenti: a) rinsaldare la pace e la
sicurezza internazionale; b) promuovere il progresso
politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in
amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia
od all'indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun
territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate
dalle popolazioni interessate e delle disposizioni che potranno essere
previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria; c) incoraggiare il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di
razza, sesso, lingua o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della
indipendenza dei popoli del mondo; d) assicurare parità di
trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri
delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure eguaglianza di
trattamento a questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza
pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e
subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 80. Articolo
77 Il regime di amministrazione
fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano
sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria: a) territori attualmente
sottoposti a mandato; b) territori che vengono tolti a
Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; e c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati
responsabili della loro amministrazione. Sarà oggetto di successivo
accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno
sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni. Articolo
78 Il regime di amministrazione
fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle
Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto
del principio della sovrana eguaglianza. Articolo
79 Le condizioni della
amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di
amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti,
saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza
mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni
Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli Articoli 83 e 85. Articolo
80 Salvo quanto possa essere
convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a
norma degli Articoli 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio al
regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non
siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere
interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o
di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui
siano parte Membri delle Nazioni Unite. Il paragrafo 1 di questo
Articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o
rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al
regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri,
secondo quanto è previsto dall'Articolo 77. Articolo
81 La convenzione di
amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in
base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare
l'autorità che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui
di seguito indicata con l'espressione "autorità amministratrice",
potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione
stessa. Articolo
82 In ogni convenzione di
amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone
strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto
all'amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio
dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell'Articolo 43. Articolo
83 Tutte le funzioni delle Nazioni
Unite relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza. Gli obiettivi fondamentali
indicati nell'Articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica. Il Consiglio di Sicurezza si
avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione
fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza,
dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare,
nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di
amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in materia politica,
economica, sociale ed educativa. Articolo
84 L'autorità amministratrice ha il
dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine
l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione
fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo
verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il
mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione. Articolo
85 Le funzioni delle Nazioni Unite
in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone
non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva
quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni. Capitolo XIII Consiglio di Amministrazione Fiduciaria Composizione Articolo
86 Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite: a) i Membri che amministrano
territori in amministrazione fiduciaria; b) quelli, tra i Membri
menzionati nominativamente nell'Articolo 23, che non amministrano territori
in amministrazione fiduciaria; c) tanti altri Membri eletti per
la durata di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per
ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che
amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne
amministrano. Ogni membro del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a
rappresentarlo nel Consiglio stesso. Funzioni e poteri Articolo
87 L'Assemblea Generale e, sotto la
sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio
delle loro funzioni, possono: a) esaminare le relazioni
sottoposte dall'autorità amministratrice; b) ricevere petizioni ed esaminarle
consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice; c) disporre visite periodiche ai
rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con
l'autorità amministratrice; d) esercitare queste ed altre
attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione
fiduciaria. Articolo
88 Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale
ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria,
e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza
dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta
in base a tale questionario. Votazione Articolo
89 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei membri presenti e
votanti. Procedura Articolo
90 Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative
alla designazione del suo Presidente. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio
regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di
riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi membri. Articolo
91 Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e
Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle
loro rispettive competenze. Capitolo XIV Corte Internazionale di Giustizia Articolo
92 La Corte Internazionale di
Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni
Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo
Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte
integrante della presente Carta. Articolo
93 Tutti i Membri delle Nazioni
Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di
Giustizia. Uno Stato non Membro delle
Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di
Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea
Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Articolo
94 Ciascun Membro delle Nazioni
Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di
Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. Se una delle parti di una
controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una
sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di
Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare
raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza
abbia esecuzione. Articolo
95 Nessuna disposizione della
presente Carta impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la
soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già
esistenti o che possano essere conclusi in avvenire. Articolo
96 L'Assemblea Generale od il
Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di
Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica. Gli altri organi delle Nazioni
Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque
momento dall'Assemblea Generale hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla
Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro
attività. Capitolo XV Segretariato Articolo
97 Il Segretariato comprende un
Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il
Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione. Articolo
98 Il Segretario Generale agisce in
tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di
Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli
siano affidate da tali organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea
Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione. Articolo
99 Il Segretario Generale può
richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione
che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale. Articolo
100 Nell'adempimento dei loro doveri
il Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno
istruzioni da alcun governo e da alcun'altra autorità estranea
all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa
compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili
solo di fronte all'Organizzazione. Ciascun membro delle Nazioni
Unite s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle
funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di
influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni. Articolo
101 Il personale è nominato dal
Segretario Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale. Appositi funzionari sono
assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle
Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato. La considerazione preminente nel
reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego
deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza,
competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di
reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso
possibile. Capitolo XVI Disposizioni varie Articolo
102 Ogni trattato ed ogni accordo
internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in
vigore della presente Carta deve essere registrato al più presto possibile
presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo. Nessuno dei contraenti di un
trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità
alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, potrà invocare il detto
trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite. Articolo
103 In caso di contrasto tra gli
obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con la presente Carta e gli
obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno
gli obblighi derivanti dalla presente Carta. Articolo
104 L'Organizzazione gode, nel
territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria
per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini. Articolo
105 L'Organizzazione gode, nel
territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità
necessari per il conseguimento dei suoi fini. I rappresentanti dei Membri
delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti
dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle
loro funzioni inerenti all'Organizzazione. L'Assemblea Generale può fare
raccomandazioni allo scopo di determinare i particolari dell'applicazione dei
paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite
delle convenzioni a tal fine. Capitolo XVII Disposizioni transitorie di sicurezza Articolo
106 In attesa che entrino in vigore
accordi speciali, previsti all'Articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio
di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle
proprie funzioni a norma dell'Articolo 42, gli Stati partecipanti alla
Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, e la
Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si
consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri
Membri delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione comune in nome
dell'Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la pace
e la sicurezza internazionali. Articolo
107 Nessuna disposizione della
presente Carta può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che
nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari della
presente Carta, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come
conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la
responsabilità di una tale azione. Capitolo XVIII Emendamenti Articolo
108 Gli emendamenti alla presente
Carta entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando
saranno stati adottati dalla maggioranza dei due terzi dei membri
dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme
costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi
tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Articolo
109 Una Conferenza Generale dei
Membri delle Nazioni Unite per la revisione della presente Carta potrà essere
tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due
terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri
qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni
Unite disporrà di un voto alla Conferenza. Qualunque modificazione della
presente Carta proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi
entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive
norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi
compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Se tale Conferenza non sarà
stata tenuta prima della decima sessione annuale dell'Assemblea Generale
susseguente all'entrata in vigore della presente Carta, la proposta di
convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di
quella sessione dell'Assemblea Generale e la Conferenza sarà tenuta se così
sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei membri dell'Assemblea
Generale e con un voto di sette membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Capitolo XIX Ratifica e firma Articolo
110 La presente Carta sarà
ratificata dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali. Le ratifiche saranno depositate
presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà ogni deposito
a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell'Organizzazione non
appena questi sia stato nominato. La presente Carta entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da
parte della Repubblica della Cina, della Francia, dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza degli altri
Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi
redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne comunicherà
copia a tutti gli Stati firmatari. Gli Stati firmatari della
presente Carta che la ratificheranno dopo la sua entrata in vigore
diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito
delle loro rispettive ratifiche. Articolo
111 La presente Carta, di cui i
testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositata negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie
debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli
altri Stati firmatari. IN FEDE
DI CHE i rappresentanti dei Governi
delle Nazioni Unite hanno firmato la presente Carta. FATTO a San Francisco il ventisei
giugno mille novecento quaranta cinque. Nota di
pubblicazione La Carta delle Nazioni Unite è stata firmata dai
51 membri originari ed adottata per acclamazione a San Francisco il 26 giugno
1945. È entrata in vigore con il deposito del
ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945. È stata ratificata dall’Italia
(dopo che fu ammessa nella Organizzazione) con legge 17 agosto 1957 n. 848 in
Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 1957, con
testo ufficiale francese. Il testo sopra pubblicato (con
gli emendamenti apportati alla Carta dell'ONU) è quello, approvato dal
governo italiano, della S.I.O.I. (Società internazionale per l'organizzazione
internazionale), omessi i soli numeri di commi quando essi non si trovano nel
testo originale scritto in inglese. |
Il sistema delle Nazioni Unite è meno democratico di quello della Società delle Nazioni del 1920 e di quello della prima Repubblica Romana del 509 avanti Cristo. Le Nazioni Unite L’Organizzazione delle Nazioni Unite è la massima
espressione degli stati nazionali a livello internazionale. Secondo la sua Carta, alle Nazioni Unite è
deferita la soluzione ai grandi problemi che interessano sia i singoli
individui, sia le singole nazioni, sia i rapporti fra di esse. I principi della Carta sono giusti ed
universalmente condivisi. Tali principi dovrebbero peraltro essere tradotti
in pratica dagli organi delle Nazioni Unite. Purtroppo, sia il modo di formazione degli organi
delle Nazioni Unite sia il loro modo di decidere non sono democratici. Circa il modo di formazione
degli organi, la stessa Carta prevede che cinque membri su quindici del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non siano eletti dalla Assemblea
Generale ma siano “permanenti”. L’articolo 23 della Carta
stabilisce, infatti, che la Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche (ora Federazione Russa), il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America siano
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Circa il modo di decidere, la
Carta stabilisce che l’Assemblea generale abbia i seguenti poteri: - discutere qualsiasi
questione od argomento che rientri nei fini della Carta o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli
organi previsti dalla Carta (articolo
10); - fare raccomandazioni ai
Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed
all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti (articolo 10); - esaminare i principi
generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina
degli armamenti (articolo 11); - fare raccomandazioni
riguardo a tali principi, sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli
uni ed all'altro (articolo 11); - discutere ogni questione relativa al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di
Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite (articolo
11); - fare raccomandazioni
riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato od agli Stati
interessati, od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro e che su
qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve
essere deferita al Consiglio di Sicurezza (articolo 11); - richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle
situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la
sicurezza internazionale; - intraprendere studi e fare raccomandazioni allo
scopo di promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione, sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico,
sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione (articolo 13); - raccomandare misure per il
regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua
origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le
relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da
una violazione delle disposizioni della presente Carta che enunciano i fini
ed i principi delle Nazioni Unite (articolo 14). - ricevere ed esaminare
le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza e le relazioni degli altri organi delle
Nazioni Unite (articolo 15); - adempiere le funzioni,
concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, compresa
l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone
non designate come strategiche (articolo 16); - esaminare ed approvare il bilancio dell'Organizzazione (articolo 17). La Carta stabilisce inoltre che durante l'esercizio da parte del
Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dalla stessa, nei
riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a
tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio
di Sicurezza (articolo 12). Insomma, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite può discutere, fare raccomandazioni, esaminare,
richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza, intraprendere studi,
raccomandare misure, ricevere ed esaminare, adempiere funzioni di
amministrazione fiduciaria, esaminare ed approvare il bilancio
dell'Organizzazione, ma non può intervenire concretamente in alcun modo nelle
situazioni di crisi. Addirittura, l’Assemblea
Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo controversie o
situazioni che siano oggetto delle funzioni del Consiglio di Sicurezza se non
da questo richiesto. L’organo che può decidere nel concreto sulle
situazioni di crisi è il Consiglio di Sicurezza. L’articolo
24 della Carta stabilisce, infatti, che “Al fine di assicurare un'azione
pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al
Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale e riconoscono che il Consiglio di
Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità,
agisce in loro nome”. L’articolo
25 della Carta stabilisce che i Membri delle Nazioni Unite convengono di
accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in
conformità alle disposizioni della Carta. Ma chi decide e che cosa si può fare se il
Consiglio di Sicurezza “non agisce” in conformità alle disposizioni della Carta? Niente. Non si può fare niente. Assolutamente
niente. L’articolo 26 della Carta stabilisce che al
fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche
mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di
formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto
dall'Articolo 46, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per
l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti. Come
decide il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unte? L’articolo 27 stabilisce che ogni membro del
Consiglio di Sicurezza dispone di un voto, che le decisioni del Consiglio
di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di
nove membri e che le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni
altra questione sono prese con un voto favorevole di nove membri, nel quale
siano compresi i voti dei membri permanenti, salvo che per le decisioni
previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'Articolo 52, per le quali un
membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto. In
sostanza, sulle situazioni di crisi decide il Consiglio di Sicurezza ma per
decidere su questioni “non di procedura” c’è bisogno del voto favorevole non
solo di un’ampia maggioranza del Consiglio (nove membri) ma anche dei cinque
membri permanenti. Se
anche uno solo dei suoi membri permanenti non da voto favorevole, il
Consiglio di Sicurezza non decide. Per
superare questa situazione sarebbe necessario modificare la stessa Carta
delle Nazioni Unite ma, per entrare in vigore, anche gli emendamenti alla
Carta devono essere decisi con il voto favorevole dei membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L’articolo
108 della Carta stabilisce, infatti, che “Gli emendamenti alla presente
Carta entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando
saranno stati adottati dalla maggioranza dei due terzi dei membri
dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme
costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi
tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. È vero che l’articolo
109 della Carta stabilisce che “Una Conferenza Generale dei Membri delle
Nazioni Unite per la revisione della presente Carta potrà essere tenuta alla
data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei
membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza”,.ma “Qualunque modificazione della presente
Carta proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in
vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme
costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi
tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza”. Queste norme, non solo non sono democratiche ma non possono nemmeno essere
modificate in modo democratico. L’unico potere democratico degli stati membri
delle Nazioni Unite che non hanno membri permanenti nel Consiglio di
Sicurezza è quello di uscire dalla Organizzazione. Come dire “o ti va bene così o te ne vai” e
cioè, “o accetti il potere delle superpotenze o te ne vai”. Ma come andarsene? Oltre la metà dei paesi membri
delle Nazioni Unite sono indebitati verso la Banca Mondiale, una delle
istituzioni delle Nazioni Unite, e non possono andarsene se prima non hanno
estinto il loro debito. Così, con la forza delle armi è stata imposta la
Carta e con il potere del denaro si impedisce alla maggioranza di andarsene. In questo modo, cinque paesi che nel loro insieme
hanno 1,8 miliardi di abitanti ( 30% del pianeta) e che producono 17.500
miliardi di US$ di ricchezza annuale (43% del pianeta), hanno il controllo
dell’intero pianeta. In questo quadro, gli Stati Uniti d’America hanno
la massima potenza bellica mondiale (70%), il controllo dei mercati e degli
scambi tramite il World Trade Organization ed il controllo finanziario
tramite la World Bank e l’International Monetary Found, esercitano la loro
egemonia. Si comprende il motivo per cui gli USA, con 275
milioni di abitanti (4,5% del pianeta), abbiano un prodotto interno lordo di
9.255 miliardi di US$ (23% del pianeta). La Società delle Nazioni Il sistema delle Nazioni Unite ha compiuto un
passo indietro, sia in termini politici , sia in termini economici, rispetto
al periodo della Società delle Nazioni. Il Patto delle Società delle Nazioni assegnava
alla Assemblea Generale tutti i poteri, che poteva delegare o revocare ad un
Consiglio, ad un Segretariato od a speciali commissioni. La Carta delle Nazioni Unite ha sostituito il
Patto della Società delle Nazioni nato
alla fine
della prima guerra mondiale durante la Conferenza di Pace di Parigi del 1919
ed entrato in vigore il 10 gennaio 1920. Il 15 novembre 1920, a Ginevra, la Società delle Nazioni
tenne la sua prima conferenza, alla quale erano rappresentate 42 Nazioni. Il Patto venne adottato come integrazione del Trattato di
Versailles (28 giugno 1919) con il fine di istituire un organo di
cooperazione internazionale per assicurare il compimento degli obblighi
internazionali assunti alla fine della guerra ed offrire salvaguardie contro
la guerra. Esso era aperto a tutte le nazioni civilizzate. Il trattato contiene i principi di sicurezza collettiva
(difesa comune dei facenti parte alla Società delle nazioni contro un
aggressore terzo), di risoluzione delle controversie internazionali, della
riduzione degli armamenti. La portata innovativa del Patto, che introdusse una nuova
era nelle relazioni internazionali, era quella di istituire un ente
internazionale con fini politici generali per garantire la pace. In particolare, il fine prevalente del mantenimento della
pace era inteso come rispetto dell'ordine internazionale politico e
territoriale sancito dai Trattati di pace. Gli stati contraenti del Patto intendevano altresì
escludere il ricorso di tutti gli Stati alla violenza bellica come unico
mezzo per affermare le proprie rivendicazioni. Proprio a partire dall'articolo 10 si sviluppò negli anni
tra le due guerre la riflessione sulla problematica di aggressione. Appare sintomatico che il Protocollo di Ginevra sulla
soluzione pacifica delle controversie internazionali (nel quale confluì il
progetto di trattato di mutua assistenza che intendeva rafforzare le
disposizioni statutarie sulla sicurezza collettiva), che fu votato
dall'Assemblea ed aperto alla firma degli Stati membri il 2 ottobre 1924, non
raggiunse il numero sufficiente di ratifiche; stessa sorte toccò al Trattato
generale sulla rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale
(Patto Briand.Kellog) del 27 agosto 1928. In realtà i passi compiuti dal patto nella direzione del
ripudio della forza come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali e verso un ordine internazionale fondato sul rispetto del
diritto, sulla cooperazione tra gli Stati e sulla capacità di risolvere i
conflitti per sfuggire il ricorso alla guerra, furono totalmente disattesi,
salvo poche eccezioni (mediazione tra Finlandia e Svezia per la questione
delle isole Aland nel 1921 e tra Grecia e Bulgaria sui confini nel 1925). Nel 1923, infatti, la Francia occupò il territorio della
Ruhr, e l'Italia occupò Corfu - Kérkira. La Germania, che pur aveva aderito al Patto nel 1926, si
ritirò nel 1933, seguita dal Giappone a seguito della condanna della Società
delle Nazioni dell'attacco alla Cina. Ulteriori fallimenti furono il mancato mantenimento della
pace tra Bolivia e Paraguay sul Chaco Boreal tra il 1932 ed il 1935 ed il non
aver potuto impedire la conquista italiana dell'Etiopia a partire dal 1935. La Società aveva di fatto smesso di svolgere attività
politica fin dal 1939. Questo organismo internazionale, che venne sostituito
dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, celebrò la propria fine dall'8 al
18 aprile 1946, quando l'Assemblea ne votò lo scioglimento con voto unanime
di 34 membri presenti (su 54) a partire dal 19 aprile dello stesso anno. Patto
della Società delle Nazioni Allo scopo di promuovere la cooperazione internazionale,
realizzare la pace e la sicurezza degli Stati, mercé: l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi; lo stabilimento di rapporti palesi, giusti e onorevoli fra
le Nazioni; il fermo riconoscimento delle regole del diritto
internazionale come norme effettive di condotta fra i Governi; l'osservanza della giustizia e il rispetto scrupoloso di
ogni trattato nelle relazioni reciproche dei popoli civili; le Alte Parti contraenti acconsentono al presente
"Patto della Società delle Nazioni". Articolo 1 Saranno Membri fondatori della Società delle Nazioni
quelli tra i firmatari che sono nominati nell'elenco allegato a questo patto,
e quegli altri Stati nominati del pari nell'elenco, che aderiranno al patto
senza riserve, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato
entro due mesi dall'entrata in vigore di questo patto; la loro adesione dovrà
essere notificata a tutti gli altri Membri della Società. Qualunque Stato, dominio o colonia, pienamente autonomo,
non nominato nell'elenco, può diventare Membro della Società se la sua
ammissione sia approvata dai due terzi dell'Assemblea, purché dia effettive
garanzie della sua sincera intenzione di osservare i propri doveri
internazionali, e accetti quelle norme che potranno essere prescritte dalla
Società relativamente alle sue forze e ai suoi armamenti, militari, navali ed
aerei. Ogni Membro della Società potrà recedere da essa, salvo
preavviso di due anni, purché al momento del recesso abbia adempito tutti i
suoi doveri internazionali e tutte le obbligazioni che derivano da questo
patto. Articolo 2 L'azione della Società, a norma del presente patto, si
svolgerà per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio, assistiti da un
Segretariato permanente. Articolo 3 L'Assemblea sarà costituita dai rappresentanti dei Membri
della Società. Si riunirà a determinati periodi e ogni volta che le
circostanze lo richiedano, nella sede della Società o in quell’altro luogo
che fosse eventualmente stabilito. L'Assemblea può trattare nelle sue adunanze di ogni
argomento che si riferisca all'azione della Società o che interessi la pace
del mondo. Ogni Membro della Società disporrà di un voto e non potrà
avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea. Articolo 8 I Membri della Società riconoscono che, per mantenere la
pace, occorre ridurre gli armamenti nazionali al limite minimo compatibile
con la sicurezza dello Stato e con l'azione comune intesa ad assicurare
l'adempimento degli obblighi internazionali. Il Consiglio, tenendo conto della posizione geografica e
delle circostanze di ogni Membro della Società, redigerà i programmi di
questa riduzione, affinché i vari Governi li esaminino e provvedano. Tali programmi dovranno essere sottoposti a nuovo esame e
revisione ogni almeno dieci anni. Una volta adottati dai vari Governi, i limiti degli
armamenti così stabiliti non potranno essere superati senza il consenso del
Consiglio. I Membri della Società convengono che la fabbricazione di
munizioni e strumenti di guerra da parte di privati si presta a gravi
obiezioni. Il Consiglio avviserà sui modi di prevenire gli effetti
perniciosi di questa fabbricazione, col debito riguardo alle necessità di
quei Membri della Società che non sono in grado di fabbricare le munizioni e
gli strumenti di guerra necessari alla loro propria salvaguardia. I Membri della Società si impegnano ad effettuare, nei
reciproci rapporti, un completo e leale scambio di informazioni circa le
proporzioni dei loro armamenti, i loro programmi militari, navali ed
aeronautici, e le condizioni delle loro industrie in quanto possano adattarsi
a fini di guerra. Articolo 10 I Membri della Società si impegnano a rispettare e a
proteggere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e
l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società. In caso di
aggressione, minaccia o pericolo di aggressione, il Consiglio avviserà sui
modi nei quali quest'obbligo dovrà essere adempito. Articolo 11 Ogni guerra o minaccia di guerra, che tocchi direttamente
o indirettamente uno dei Membri della Società, è considerata fin d'ora come
materia interessante l'intera Società, e questa provvederà nei modi più
opportuni ed efficaci per salvaguardare la pace fra le Nazioni. Nel caso che
tale emergenza si verificasse, il Segretario generale convocherà
immediatamente il Consiglio, a richiesta di uno qualunque dei Membri della Società.
Si dichiara del pari che ciascuno dei Membri della Società
potrà in via amichevole richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del
Consiglio su qualsiasi circostanza concernente le relazioni internazionali,
che minacci di turbare la pace o la buona armonia fra le Nazioni, dalla quale
la pace dipende. Articolo 12 I Membri della Società convengono che, qualora sorgesse
fra loro una controversia tale da condurre a una rottura, sottoporranno la
questione a un arbitrato o ad un regolamento giudiziale o all'esame del
Consiglio, e in ogni caso non ricorreranno alle armi prima che siano
trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione
del Consiglio. Nei casi contemplati in questo articolo, la decisione deve
essere pronunciata entro un termine conveniente ed il Consiglio dovrà fare la
sua relazione entro sei mesi dal giorno in cui l'avvertenza gli sarà stata
sottoposta. Articolo 14 Il Consiglio formulerà e sottoporrà ai Membri della Società
un progetto per la istituzione di una Corte permanente di giustizia
internazionale. La Corte sarà' competente per conoscere e decidere ogni
vertenza di carattere internazionale che le Parti le sottopongano. La Corte
potrà anche esprimere un parere su qualunque controversia o questione
deferitale dal Consiglio o dall'Assemblea. Articolo 16 Qualora uno dei Membri della Società ricorra alla guerra,
in violazione dei patti di cui agli articoli 12, 13 e 15, sarà considerato
ipso facto come colpevole di aver commesso un atto di guerra contro tutti gli
altri Membri della Società, i quali si impegnano fin d'ora a interrompere
immediatamente ogni rapporto commerciale e finanziario col medesimo, a
proibire ogni traffico fra i propri cittadini ed i cittadini dello Stato
contravventore, e ad interdire ogni rapporto finanziario, commerciale o
personale fra i cittadini dello Stato contravventore e i cittadini di
qualsiasi altro Stato, sia o non sia Membro della Società. Sarà in tal caso dovere del Consiglio di raccomandare ai
vari Governi interessati quali forze militari, navali od aeree dovranno
essere fornite da ciascuno dei Membri della Società come contributo alle
forze armate destinate a proteggere i patti sociali. I Membri della Società convengono inoltre di prestarsi
mutua assistenza nei provvedimenti finanziari ed economici presi a norma del
presente articolo, per attenuare le perdite e gli inconvenienti che ne
risultassero; di prestarsi del pari mutua assistenza per resistere contro i
provvedimenti speciali diretti contro uno di essi dallo Stato contravventore,
e di prendere i necessari provvedimenti per facilitare il transito attraverso
il proprio territorio alle forze di qualunque dei Membri della Società,
cooperanti alla protezione dei patti sociali. Ogni Membro della Società che abbia violato i patti
sociali potrà esserne escluso per voto del Consiglio, al quale partecipino
tutti gli altri Membri della Società in esso rappresentati. Articolo 22 Alle colonie e ai territori che in seguito all'ultima guerra
hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che prima li
governavano, e che sono abitati da popoli non ancora in grado di reggersi da
sé, nelle difficili condizioni del mondo moderno, si applicherà il principio
che il benessere e lo sviluppo di tali popoli è un compito sacro della
civiltà, e le garanzie per l'attuazione di questo compito dovranno essere
incluse nel presente patto. Il metodo migliore per dare effetto pratico a questo
principio è di affidare la tutela di questi popoli a nazioni progredite, che,
grazie ai loro mezzi, alla loro esperienza e alla loro posizione geografica,
possano meglio assumere questa responsabilità e siano disposte ad accettare
tale incarico; questa tutela dovrebbe essere esercitata dalle medesime come
mandatarie della Società e per suo conto. Il carattere del mandato dovrà variare secondo il grado di
sviluppo del popolo, la posizione geografica del territorio, le sue
condizioni economiche e altre circostanze simili. Alcune comunità che
appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo
tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere
provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza
amministrativa di una Potenza mandataria, finché non saranno in grado di reggersi
da sé. I desideri di queste comunità dovranno essere principalmente tenuti in
conto nella scelta della Potenza mandataria. Altri popoli, specie dell'Africa centrale, sono in tale
stato che il mandatario dovrà rispondere dell'amministrazione del territorio,
a condizioni che garantiscano la libertà di coscienza e di religione,
limitata solo in quanto sia necessario per il mantenimento dell'ordine
pubblico e del buon costume, il divieto di abusi, come il commercio degli
schiavi, il traffico delle armi e dei liquori, il divieto di stabilire
fortificazioni e basi militari o navali e di dare agli indigeni una
istruzione militare per scopi diversi dalla polizia e dalla difesa del
territorio; a condizione altresì, che assicurino agli altri Membri della Società
vantaggi eguali per il commercio ed il traffico. Vi sono territori,
come quelli dell'Africa sud-occidentale e talune isole del Pacifico australe,
che, per la scarsa densità della popolazione, per la piccola superficie, per
la lontananza dai centri della civiltà, per la contiguità geografica allo
Stato mandatario, e per le altre circostanze, possono meglio essere
amministrate secondo le leggi del detto Stato, come parti integranti del suo
territorio, salvo le garanzie predette nell'interesse della popolazione
indigena. In ogni caso di mandato, il mandatario presenterà alla
Società una relazione annuale circa il territorio affidatogli. Il grado di autorità, di ingerenza e di amministrazione
che dovrà essere esercitata dal mandatario sarà in ciascun caso esplicitamente
determinato dal Consiglio, quando non sia stato preventivamente convenuto dai
Membri della Società. Una commissione permanente sarà costituita, per ricevere
ed esaminare le relazioni annuali dei mandatari e dar parere al Consiglio in
ogni materia relativa all'osservanza dei mandati. La Repubblica RomanaIn termini di
democrazia, le attuali condizioni internazionali sono più arretrate di quelle
esistenti al tempo della prima Repubblica Romana. Non si dispone del
testo della prima Costituzione repubblicana adottata da Roma intorno al 509
A.C. ma Polibio, storico greco, nelle sue
"Storie" riporta in modo preciso come fosse organizzato lo stato
repubblicano romano, che lui riteneva più democratico della organizzazione
politiche greca. Per quanto si deduce leggendo
Polibio, la struttura dello Stato Romano
repubblicano era gestita, sino ad Augusto,
contemporaneamente con tre forme di potere di tipo monarchico, aristocratico e
democratico,
delegate rispettivamente ai Consoli, al Senatori ed al
Popolo. I Consoli gestivano il solo
potere esecutivo, potevano indire i Comizi,
presentavano alcune leggi, eseguivano i decreti espressi dalla maggioranza. Essi avevano un potere assoluto
per quanto concerneva l'aspetto militare, in quanto godevano dei pieni poteri
per la preparazione e l'esecuzione delle guerre, per il comando delle Legioni e per
l'arruolamento. La loro carica era annuale e solo raramente erano rieletti
l'anno seguente. Il Senato, i componenti del
quale erano tutti scelti tra i Patrizi,
gestiva il potere amministrativo, il controllo delle spese militari e delle
opere pubbliche, la giurisdizione dei reati politici o relativi al Senato
stesso, le controversie interne e quelle con le nazioni vicine, presentavano
leggi. Tutto ciò salvo approvazione dei Tribuni della Plebe. Il Popolo era il solo arbitro
nell'assegnazione degli onori e delle punizioni, era democraticamente
convocato nei Comizi decideva mediante voto; assegnava le cariche pubbliche,
approva le leggi, decideva della pace e della guerra, approvava o annullava i
patti di alleanza e gli appalti, i lavori pubblici conferiti dai Questori. I Comizi erano indetti affinché
tutti i cittadini romani potessero eleggere i Consoli, i Tribuni, gli altri Magistrati e
per decidere sulle questioni militari. I Comizi Curiati
si svolgevano nel Foro nello
spazio davanti la Curia detto “Comitium”, raggruppati per Curie. Con i Comizi
Centuriati, considerati i più importanti, il Popolo veniva convocato fuori
del Pomerio
(territorio antistante le mura della città considerato sacro e perciò non
edificabile e dove nessun cittadino poteva sostare armato) di regola nel Campo Marzio. Il
popolo diviso per centurie eleggeva i Consoli, i Tribuni militari e i Censori,
approvava le leggi, confermava o annullava i patti di alleanza. I Comizi Tributi eleggevano i
questori e gli edili. Durante i Concili
Tributi (assemblee della plebe), venivano eletti i Tribuni della Plebe e gli Edili
della Plebe. I Consoli, il Senato e il Popolo
avevano quindi poteri che in parte si sovrapponevano e in parte si
controllavano a vicenda su quasi tutte le decisioni. La Costituzione Romana Vediamo la Costituzione Romana
come la racconta Polibio
nelle sue “Storie” (VI,11
- 18 ). … tre erano gli organi dello
stato che si spartivano l'autorità; il loro potere era cosi ben diviso e
distribuito, che neppure i Romani avrebbero
potuto dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso
aristocratico, democratico, o monarchico. Né è il caso di meravigliarsene,
perché considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano
di forma monarchica, valutando quello del senato lo si sarebbe detto
aristocratico; se qualcuno infine avesse considerato l'autorità del popolo,
senz'altro avrebbe definito lo stato romano democratico. Le prerogative di ciascuno
di questi organi, ai tempi della guerra annibalica e, tranne qualche piccola
eccezione, ancora ai nostri giorni, sono quelle che ora dirò. I consoli quando non sono
lontani al comando delle legioni. ma si trovano in Roma, esercitano il potere
esecutivo. Gli altri comandanti, fatta eccezione dei tribuni, sono loro
sottoposti e obbediscono alloro ordini; essi presentano gli ambasciatori al
senato, propongono i decreti urgenti, curano l'esecuzione dei provvedimenti.
Invece per quanto riguarda gli affari pubblici di competenza del popolo, i
consoli hanno l'incarico di riunire i comizi, di presentare loro le leggi, di
eseguire i decreti della maggioranza. Per quel che concerne i
preparativi di guerra e la condotta delle operazioni, hanno un potere
pressoché assoluto: hanno diritto di fare qualunque imposizione agli alleati,
di eleggere i tribuni, di arruolare i soldati, di scegliere fra loro gli
idonei; inoltre finché sono in campo possono punire chi vogliono dei loro
subalterni. Hanno pure il potere di spendere i beni dell'erario nella misura
che credono opportuna e li accompagna un questore pronto a eseguire i loro
ordini. Considerando la loro autorità, sarebbe giusto definire monarchica la
costituzione romana. Quanto ho detto non perderebbe la sua validità neppure
se al presente o in futuro avvenisse qualche mutamento negli organi dei quali
ho trattato o in quelli dei quali parlerò in seguito. Il senato ha prima di tutto il
potere amministrativo e controlla tutte le entrate e tutte le uscite. I
questori infatti non possono per nessuna ragione ordinare spese senza
l'approvazione del senato, eccettuate quelle imposte dai consoli; il senato
controlla pure lo stanziamento di gran lunga più cospicuo di tutti gli altri,
quello che i censori stabiliscono ogni cinque anni per la costruzione e il
riattamento delle opere pubbliche e deve concedere il suo nulla osta ai
censori stessi. Inoltre il senato ha giurisdizione sui reati che si
commettono in Italia
e richiedono una inchiesta statale, come quelli di tradimento, di
cospirazione, di veneficio, di assassinio. Se poi un privato o una città
d'Italia richiedono l'intervento romano per risolvere una controversia, per
punire un delitto, per ottenere soccorso o difesa, la cura di tutto ciò è
affidata al senato. Se occorre mandare fuori
d'Italia un'ambasceria per comporre discordie, rivolgere esortazioni o
imporre ordini o infine per ricevere una sottomissione o dichiarare una
guerra, il senato deve provvedere a tutto ciò e inoltre deve ricevere le
ambascerie che arrivano a Roma e dare a ciascuna la risposta opportuna. Nessuno di questi incarichi
spetta al popolo; perciò se uno straniero giunge in Roma in assenza del
console, la costituzione romana gli appare senz'altro aristocratica; molti Greci e anche
molti re sono convinti di questo, perché il senato tratta di tutte le
questioni che li riguardano. A questo punto si ha il diritto
di domandarsi quale mai sia la parte di governo lasciata al popolo, dal
momento che, come abbiamo detto, il senato è arbitro di tutte le questioni
particolari e soprattutto amministra completamente le entrate e le uscite,
mentre i consoli decidono di quel che concerne i preparativi di guerra e
durante le spedizioni godono di pieni poteri. Eppure anche al popolo è
lasciata una parte non trascurabile del governo. Il popolo infatti è il solo
arbitro dell'assegnazione degli onori e delle punizioni, esercita cioè il potere
sul quale si fondano le dinastie, le repubbliche e tutta quanta la vita
consociata. I popoli che non conoscono la
distinzione fra premi e pene o che, pur conoscendola, la applicano malamente,
non possono infatti amministrare i loro sudditi come si conviene: come
potrebbero, se i buoni e i malvagi godono di uguale stima? Il popolo interviene anche ad
applicare le multe quando la colpa sia meritevole di una pena grave e
particolarmente a danno degli alti magistrati ed è il solo che possa
giudicare di delitti capitali. A proposito di questi vige
pressò i Romani una usanza degna di lode e di menzione: dopo che è stata
pronunciata una sentenza capitale, anche se manca solo il voto dell'ultima
tribù, per rendere esecutiva la condanna, essi concedono per legge al reo la
facoltà di allontanarsi in volontario esilio. I condannati possono riparare a
Napoli, a Preneste, a Tivoli e in
qualunque altra città federata. Il popolo poi assegna le
pubbliche cariche a chi ne è degno, ed esse sono considerate il miglior
premio della virtù; ha inoltre il
potere di approvare le leggi e soprattutto di decidere della pace e della
guerra; gli spetta infine di confermare con la sua sanzione o di
annullare i patti di alleanza, di pace e di tregua, di modo che si potrebbe
dire a ragione che il popolo ha la massima autorità nel governo e che la
costituzione romana è democratica. Dopo aver esposto come il potere
politico sia distribuito fra i vari organi dello stato, dirò ora come questi
abbiano la facoltà di opporsi l'uno all'altro, o di collaborare nel comune
interesse. Quando il console, investito
dell'autorità che gli è propria, parte con le legioni, apparentemente egli
dispone di pieni poteri per l'attuazione dei suoi piani, ma in realtà ha
bisogno dell'appoggio del popolo e del senato e senza questi non può condurre
a termine nessuna impresa. Evidentemente
infatti è indispensabile che ai soldati vengano inviati rifornimenti, ma
senza il voto del senato le legioni non possono essere rifornite né di cibo,
né di vestiario, né di denaro, di modo che i piani dei consoli riescono
assolutamente vani se il senato decide di far opposizione e di esercitare
ostruzionismo. Dipende dunque dal senato che i
progetti dei consoli siano portati o meno a compimento; esso ha pure le
facoltà di inviare un altro comandante quando sia scaduto il termine annuale,
o di confermare il console in carica. Inoltre il senato ha il potere di
celebrare e ingrandire, oppure di rimpicciolire e fare apparire
insignificanti i successi dei comandanti; infatti se il senato non stanzia e
assegna il danaro necessario, i consoli non possono celebrare col conveniente
splendore e talvolta neppure modestamente i così detti trionfi, con i quali
rendono nota al popolo l'importanza delle imprese compiute. Allo stesso modo
i consoli, anche se per molto tempo rimangono lontani dalla patria, debbono
fare di tutto per conservare il favore del popolo che, come ho detto sopra,
col suo voto annulla o sanziona le clausole dei trattati di pace. Infine, quel che è più importante,
quando depongono la carica, i consoli debbono rendere conto del loro operato,
di modo che nel complesso è per loro impossibile fare a meno della
benevolenza del senato o del popolo. Il senato a sua volta, pur
godendo di tanta autorità, è costretto a tener conto nei pubblici affari del
volere del popolo; difatti non può condurre a termine, se il popolo non
conferma la sua decisione preliminare, i processi per i reati politici più
importanti e più gravi per i quali è prevista la pena di morte. Lo stesso può ripetersi per i
reati che lo riguardano; se infatti viene proposta una legge mirante ad
abolire le prerogative tradizionali spettanti al senato o i privilegi e gli
onori dei senatori o anche, per Giove, a limitare
le loro fortune private, spetta al popolo di approvare o meno tale legge.
Inoltre se uno dei tribuni interpone il suo veto, il senato non può attuare
le sue decisioni e neppure tenere sedute nella curia o altrove; i tribuni
agiscono sempre nell'interesse del popolo e secondo i suoi desideri. Per
tutte queste ragioni il senato ha ragione di temere il popolo e di usargli
riguardo. Allo stesso modo il popolo è
legato al senato e deve tener conto dei suoi voleri sia per la difesa degli
interessi pubblici sia di quelli privati. I questori danno in appalto
molte opere in tutta Italia per l'allestimento e la conservazione dei
pubblici beni; si tratta di molti grandiosi lavori per sistemare il corso dei
fiumi, i porti, le culture, le miniere in tutto il territorio che è sotto la
giurisdizione romana; l'esecuzione di tutti questi lavori è amministrata dal
popolo, che è interessato negli appalti e nei guadagni ad essi connessi;
alcuni infatti prendono personalmente gli appalti, altri vi partecipano in
società, altri garantiscono per gli appaltatori, altri infine danno in
deposito i loro beni all'erario a garanzia degli appalti stessi. Di tutte
queste operazioni decide il senato, che ha la facoltà di concedere proroghe,
di alleggerire gli oneri alle scadenze, di sciogliere i contratti qualora sia
impossibile eseguirli. In vari modi dunque il senato può danneggiare e
aiutare coloro che lavorano per lo stato, poiché discute di tutte le
questioni che li riguardano. Ma la cosa più importante è che tra i membri del
senato sono eletti i giudici dei processi pubblici e privati di una certa
importanza; perciò i cittadini sono vincolati al senato e temendo di poterne
aver bisogno, si guardano dal resistere e dall'opporsi alle sue decisioni. Allo
stesso modo difficilmente si oppongono al volere dei consoli, per il fatto
che durante le spedizioni militari sono in loro potere sia individualmente
sia collettivamente. I singoli organi del governo
possono dunque danneggiarsi a vicenda o collaborare fra loro; il rapporto fra
le diverse autorità è così ben congegnato, che non è possibile trovare una
costituzione migliore di quella romana. Quando infatti un pericolo
comune sovrasti dall'esterno e costringa i Romani a una concorde
collaborazione, lo Stato
acquista tale e tanto potere, che nulla viene trascurato, anzi tutti compiono
quanto è necessario e i provvedimenti non risultano mai presi in ritardo,
poiché ogni cittadino singolarmente e collettivamente collabora alla loro
attuazione. Ne segue che i Romani sono
insuperabili e la loro costituzione è perfetta sotto tutti i riguardi. Quando poi, liberati dai timori
esterni, essi godono del benessere seguito ai loro fortunati successi e vivono
in pace, se nell'ozio e nella tranquillità, come suole accadere, qualcuno si
abbandona alla prepotenza e alla superbia, subito la costituzione interviene
a difendere l'autorità dello stato. Se difatti uno degli organi che
lo costituiscono diventa troppo potente in confronto agli altri e agisce con
tracotanza, non essendo esso indipendente come abbiamo detto, ma essendo i
singoli organi legati l'uno all'altro e controllati nella loro azione,
nessuno di essi può agire con violenza e di propria iniziativa. Ciascuno dunque si tiene nei
limiti prescritti o perché non riesce ad attuare i suoi piani o perché fin da
principio teme il controllo degli altri. |