Il giorno quattordici del
mese di giugno dell’anno 2002
Il Comitato dei
Rappresentanti della Repubblica della Terra previsto dal terzo comma delle
Disposizioni di attuazione della Costituzione
Visti l’articolo 11 della
Costituzione e l’ottavo comma delle Disposizioni di attuazione relativo alla
emissione della moneta della Repubblica della Terra
Visto il regolamento per la
diffusione di Dhana
approvato dal Consiglio
Generale di Dhura
Visto l’articolo 79 del
“Regolamento di Dhana”
Ratifica il presente
regolamento dal titolo
Dhana in metallo similoro
viene scambiata per 25 euro in qualsiasi valuta.
In oro da dieci Dhana viene
scambiata per 250 Euro in qualsiasi valuta.
Articolo 3
Chi chiede di far parte
della Repubblica della Terra:
a) sottoscrive l’atto di adesione
alla Repubblica della Terra;
b) versa nella sua valuta
nazionale l’importo del costo di emissione di cento Dhana;
c) segnala tre nuovi
soggetti che chiedono di far parte della Repubblica della Terra;
d) riceve in assegnazione
cento Dhana;
e) riceve nella sua valuta
nazionale un premio per un importo doppio di quello versato.
Articolo 4
È segnalatore abituale chi
fa parte della Repubblica della Terra e segnala almeno dieci nuovi aderenti al
mese.
Al segnalatore abituale è
riconosciuto un compenso del 10% sui premi ricevuti per le segnalazioni ed uno
sconto del 10% su Dhana in moneta metallica.
Articolo 5
È coordinatore diffusore chi
fa parte della Repubblica della Terra e segnala almeno cento nuovi aderenti al
mese.
Al coordinatore diffusore è
riconosciuto un compenso del 15% sui premi ricevuti per segnalazioni ed uno
sconto del 15% su Dhana in moneta metallica.
Approvato ed emanato il 14
giugno 2002
dal Comitato dei Rappresentanti
della Repubblica della Terra.