Il
settimo comma dell’articolo 10 della Repubblica della Terra stabilisce che «La
facoltà di fare le leggi spetta normalmente all'Assemblea internazionale, ma
anche gli abitanti della Repubblica possono prendere l'iniziativa di proporle,
di farle e di abrogarle osservando le leggi.»
Le leggi sono approvate,
modificate ed abrogate dall’Assemblea internazionale o dagli abitanti del
pianeta.
Tutti gli abitanti del
pianeta possono presentare proposte di legge all’Assemblea internazionale.
Le proposte di legge
devono essere presentate in articoli ed accompagnate da una relazione che
contiene i problemi che si intendono affrontare e le soluzioni che si propone
di adottare.
L’Assemblea internazionale approva con la maggioranza dei
suoi membri le leggi che riguardano l’intero pianeta e con la maggioranza di
due terzi dei suoi membri le leggi di revisione della Costituzione.
Il Presidente
dell’Assemblea internazionale nomina un comitato per le proposte di legge nel
quale sono presenti esponenti di ogni materia che possa essere oggetto di
proposte di legge.
Sono ammissibili le
proposte di legge non in contrasto con la Costituzione.
Articolo 8
Il
comitato per le proposte di legge esamina ogni proposta entro sei mesi da
quando viene ricevuta.
Entro sei mesi dal termine
suddetto, il comitato per le proposte di legge inoltra le proposte
all’Assemblea internazionale o le dichiara inammissibili.
Articolo 10
Ad
eccezione dei membri dell’Assemblea internazionale e del Governo della
Repubblica, nessuno può presentare una proposta di legge prima che sia stata
approvata o dichiarata inammissibile la precedente proposta presentata dallo
stesso soggetto.