Sulla delibera Consob n. 14422 del 13 febbraio 2004

Osservazioni su ogni punto della delibera

Sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, della sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana", effettuata dalla Avatar S.p.A..

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO dagli accertamenti svolti sui contenuti dei siti Internet www.dhana.it, www.asmad.it, www.dhura.org, www.secure.alicom.com che su tali siti si parla dell'emissione di una "moneta" della "Repubblica della Terra", denominata "dhana";

Ø       Secondo il diritto internazionale, in tutto il mondo, chiunque può emettere una moneta, che può avere valore intrinseco oppure rappresentare valori od essere garantita da valori, senza avere, naturalmente, in ogni caso, «corso legale». Questo principio è previsto anche dalla legge italiana, laddove all’art. 1278 («Debito di somma di monete non aventi corso legale») del codice civile prevede che «Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento» ed all’art. 1279 («Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale»), prevede che «La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.».

RILEVATO inoltre da un comunicato datato 17 settembre 2002, che Holos Holding S.A. "è la società lussemburghese che sta promuovendo il Progetto Holos, trenta iniziative di carattere economico, politico e sociale, tra le quali la Repubblica della Terra e Dhana, la sua moneta";

Ø       Sì, la moneta Dhana è prevista dal programma Holos Global System promosso da Holos Holding S.A..

RILEVATO che la Holos Holding S.A. sarebbe azionista, della Avatar S.p.A. e che quest'ultima in data 25 giugno 2003 ha deliberato l'emissione di sette prestiti obbligazionari convertibili per un totale di 45 miliardi di euro, da collocare all'estero, e di un prestito obbligazionario convertibile di 50 milioni di euro da collocare in Italia, i cui ricavi è previsto siano impiegati per la realizzazione di alcuni progetti inseriti nel programma Holos Global System, tra i quali il finanziamento: "di 446 nuove unità produttive previste dal Progetto Economico Nazionale per l'occupazione, che prevede complessivamente oltre 19.000 nuove imprese italiane"; "del Progetto dell'Impresa Universale, che prevede gruppi di imprese operanti in diversi settori in 178 Paesi"; "del Progetto Stellar, un nuovo sistema informativo via etere; "del progetto Eka, un sistema di sicurezza personale"; "di Air-X, un'auto volante a decollo verticale"; "del progetto Santi ... per la conversione dell'industria bellica"; "del Progetto Udaka, che prevede la soluzione del problema dell'acqua su tutto il pianeta"; ed infine, della nuova sede di Avatar in Italia;

Ø       Holos Holding S.A. non sarebbe ma è azionista di Avatar S.p.A. come risulta dal Libro dei soci di Avatar S.p.A., la quale il 25 giugno 2003 ha deliberato la emissione di obbligazioni per 45 miliardi di Euro da collocare all’estero e per soli 50 milioni di Euro da collocare in Italia, poiché la Banca d’Italia non ha consentito il collocamento in Italia. È stato quindi comunicato alla Banca d’Italia che:

i 45 miliardi di Euro di obbligazioni sarebbero stati collocati all’estero, poiché in relazione al sesto comma dell’art. 129 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel quale si legge che «6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.» ed all’ottavo comma dello stesso art. 129, che prevede che «8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.», il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d’Italia n. 299 del 21 aprile 1999, precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri …»;

in Italia sarebbero stati collocati solo 50 milioni di Euro di obbligazioni, in relazione al primo comma dell’art. 129 (Emissione di valori immobiliari) del citato Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.».

RILEVATO che la Banca d'Italia ha comunicato, con nota del 29 dicembre 2003 "il proprio divieto all'offerta in Italia dei titoli" sopra menzionati ai sensi dell'art. 129, comma 4 del d.lgs. n. 385/93;

Ø       Con la citata lettera, la Banca d’Italia ha compiuto, per i motivi sopra precisati, un eccesso di potere relativamente al quale è stato presentato ricorso al TAR di Roma.

RITENUTO pertanto che l'offerta in Italia delle sopra menzionate obbligazioni convertibili della Avatar S.p.A. non può aver luogo;

Ø       Secondo le norme sopra citate, il collocamento in Italia di obbligazioni per un importo di 50 milioni di Euro può avere luogo.

RILEVATO altresì dal sito www.asmad.it che, la Dhana "è interamente garantita da quote di capitale di imprese. La base monetaria di Dhana è il capitale di imprese. Dhana rappresenta dunque capitali di imprese" e che "Dhana non rappresenta altre monete ma quote del valore reale dei beni delle imprese che la garantiscono";

Ø       Infatti, è così.

RILEVATO inoltre, nel medesimo sito da ultimo citato, che, alla domanda se la Dhana "Viene assegnata gratis?" si risponde che "Si, chi riceve Dhana rimborsa solo il costo di emissione" e che alla domanda "Dhana è convertibile?" si risponde "Si. Dhana è convertibile sia con altre monete sia con le quote di capitale che la garantiscono e la rappresentano";

Ø       La risposta «Si. Dhana è convertibile sia con altre monete sia con le quote di capitale che la garantiscono e la rappresentano» è contenuta nella prima versione della presentazione di Dhana pubblicata sul sito Internet www.asmad.it. Come più avanti rilevato dalla stessa Consob, successivamente e, soprattutto, con l’adozione del Regolamento di Dhana, la suddetta frase è stata sostituita, come peraltro precisato alla Consob, con la frase « Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana», con ciò intendendo chiaramente che Dhana non è convertibile con quote di capitale che la garantiscono bensì con quote di capitale detenute dai soggetti che la garantiscono, con esclusione delle quote di capitale poste a garanzia.

RILEVATO altresì che nel sito www.secure.alicom.com è inserito un "Atto di partecipazione alla Repubblica della Terra - Passo 1" mediante il quale è possibile "accettare la moneta Dhana come mezzo di pagamento" chiedendo che "vengano assegnate 100 Dhana" e impegnandosi "a trovare altri tre partecipanti alla Repubblica della Terra";

Ø       Il sito www.secure.alicom.com è registrato e gestito dal prestatore del servizio (provider) Alicom S.r.l. e non da Avatar S.p.A.; in ogni caso, la frase sopra riportata è indicata anche sul sito www.dhana.it e non si vede dove possa essere eccepita.

RILEVATO poi che, nella lettera da ultimo inviata dalla Avatar S.p.A. in data 28 gennaio 2004 in risposta alle richieste di informazioni e chiarimenti formulate dalla Consob, il presidente di tale società, sig. Valerio Marusi Guareschi, afferma che la Dhana "è emessa dall'ente Dhura, che ha sede all'estero. I primi sei miliardi di Dhana sono stati emessi il 14 giugno 2001, garantiti da azioni emesse nel 2000 da Avatar S.p.A., per un valore nominale di 150 miliardi di euro, poste a pegno senza diritto di voto da Holos Holding, società detentrice di tale capitale. Dhana è diffusa da bocca ad orecchio. Chi dichiara liberamente di accettare Dhana in pagamento riceve l'assegnazione di cento Dhana solo dopo aver rimborsato il costo di emissione di cento Dhana ed avere segnalato a Dhura tre nuovi soggetti che abbiano dichiarato di accettare Dhana in pagamento. Il rimborso del costo di emissione ... in Italia ... è di 312 euro per cento Dhana. ... Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana."

Ø       È la stessa Consob a dare atto di essere informata del fatto che « Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana.»

RILEVATO altresì che il sig. Rodolfo Marusi Guareschi, con una nota datata 29 gennaio 2004, trasmessa per il "Comitato dei Rappresentanti della Repubblica della Terra", sostiene che "dhana è una moneta. E' garantita da capitale di imprese, dati in pegno dai detentori dei capitali stessi. Non ha e non avrà mai corso legale in alcuno stato. La sua accettazione in pagamento è e sarà sempre del tutto libera. Cento dhana sono assegnate a chi dichiara di volerla accettare in pagamento di crediti denominati in dhana. L'assegnazione avviene dietro rimborso del costo di emissione, diverso per ogni paese in proporzione alla ricchezza media pro capite dei suoi abitanti (in Italia, 312 euro)." "Dhana è convertibile, cioè scambiabile, con azioni o quote di capitale detenute da chi la garantisce, così come tali azioni o quote sono convertibili, cioè scambiabili in dhana." "Alla emissione, dhana è garantita da azioni o quote poste a pegno dai detentori (come ha fatto Holos Holding S.A. quando il 14 giugno 2001 ha garantito la emissione dei primi sei miliardi di dhana con azioni del valore nominale di 150 miliardi di euro emesse da Avatar S.p.A. e detenute dalla stessa Holos Holding S.A.); la conversione avviene mediante richiesta dei detentori di dhana rivolta all'ente di emissione, il quale accetta e riceve dhana consegnando al richiedente azioni o quote detenute dei soggetti che hanno posto a pegno le azioni o quote all'atto dell'emissione, diverse da quelle con le quali l'emissione stessa è stata garantita, sia che si trovi in possesso dell'ente di emissione, sia che si trovi in possesso dell'assegnatario."

Ø       La Repubblica della Terra ha ribadito quanto indicato da Avatar S.p.A. (che lo ha letto sul sito Intenet di Dhana www.dhana.it), in relazione alla convertibilità di Dhana, ossia che « Dhana è convertibile, cioè scambiabile, con azioni o quote di capitale detenute da chi la garantisce, così come tali azioni o quote sono convertibili, cioè scambiabili in dhana.»

RITENUTO che, sulla base delle sopra descritte caratteristiche, la moneta "Dhana" sia riconducibile alla categoria dei "prodotti finanziari", definiti dall'art. 1, comma 1, lett. u), del decreto legislativo n. 58 del 1998, come "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria", ciò in quanto presenta le caratteristiche tipiche dell'investimento di natura finanziaria quali l'impiego di capitale, l'aspettativa di un rendimento e il rischio connesso.

Ø       Con la citata lettera del 29 gennaio 2004, sottoscritta da Rodolfo Marusi Guareschi, la Repubblica della Terra ha precisato che Dhana non è un prodotto finanziario perché non è uno strumento finanziario.

Ø       In tale lettera si legge quanto segue:

In proposito, si osserva che, secondo la definizione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 1, lettera t), per “sollecitazione all'investimento” si intende «ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;».

Secondo la definizione riportata alla lettera u) del suddetto comma, per “prodotti finanziari” si intendono «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che per “strumenti finanziari” si intendono:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Il terzo comma del suddetto articolo aggiunge che «per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).».

Il quarto comma dello stesso articolo, infine, precisa che «I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.»

Dalle suddette definizioni, ai fini della normativa citata, appare evidente che la moneta Dhana non è un prodotto finanziario, poiché non è uno strumento finanziario e non costituisce investimento di natura finanziaria, poiché Dhana:

- non è un’azione o un altro titolo rappresentativo di capitale di rischio negoziabile sul mercato dei capitali;

- non è un’obbligazione, un titolo di Stato o un altro titolo di debito negoziabile sul mercato dei capitali;

- non è una quota di fondo comune di investimento;

- non è un titolo normalmente negoziato sul mercato monetario;

- non è un qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire i suddetti strumenti;

- non è oggetto di contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;

- non è oggetto di contratti di scambio a pronti od a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps);

- non è oggetto di contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;

- non è oggetto di contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti sopra indicati;

- non è oggetto di combinazioni di contratti o di titoli sopra indicati;

- non è uno strumento finanziario derivato da uno di quelli sopra citati.

CONSIDERATO infatti che, come affermato dalla Avatar nella nota del 28 gennaio u.s., la "dhana":

- non è gratuita e per ottenerla è necessario versare 312 euro ogni 100 Dhana;

Ø       Dhana è garantita da pegno su azioni per un valore nominale di 25 Euro per una Dhana, quindi il valore di 100 Dhana è di 2.500 Euro. Il costo di emissione (si dovrebbe dire il costo di produzione, ben diverso dal suo valore, come accade per ogni tipo di cartamoneta) e di circa un Euro per Dhana, 100 Euro per 100 Dhana. Il rimborso di questo costo di emissione è stato deciso diverso per ogni Paese, in proporzione alla riccgìhezza pro capite, e va da 7 Euro per la Sierra Leone, fino ad oltre 500 Euro per il Lussemburgo. Tale rimborso viene recuperato, anzi raddoppiato, alla sola condizione che il nuovo aderente segnali tre nuovi aderenti.

- è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in "Dhana” e pertanto l'investimento proposto attraverso l'offerta della Dhana riguarda, sia pure indirettamente, azioni o quote di partecipazione al capitale di società;

Ø       Appunto, ed il fatto che «Dhana è convertibile con azioni o quote di capitale detenute dai soggetti che garantiscono Dhana, così come tali azioni o quote sono convertibili in Dhana.» non significa, anzi è escluso, che Dhana sia convertibile con azioni di Avatar S.p.A., che invece devono sempre restare a garanzia del valore di Dhana.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. t), del citato decreto n. 58/98, definisce come "sollecitazione all'investimento" ogni offerta, in qualsiasi forma rivolta al pubblico, finalizzata alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari e che l'art. 94 del medesimo decreto stabilisce che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione;

Ø       Come già precisato sopra, richiamando la lettera della Repubblica della Terra del 29 gennaio 2004, «… secondo la definizione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 1, lettera t), per “sollecitazione all'investimento” si intende «ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;».

Ø       Pertanto, si può parlare di «sollecitazione all’investimento» soltanto se oggetto dell’investimento è un «prodotto finanziario» e si può parlare di «prodotto finanziario» soltanto se si tratta di uno «strumento finanziario».

Ø       Se oggetto dell’investimento non è un prodotto finanziario perché non è uno strumento finanziario, non si può parlare di sollecitazione di investimento finanziario e, in tal caso, le relative attività non sono sottoposte all’autorità della Consob.

RITENUTO che, la promozione della Dhana sui siti www.dhana.it, www.asmad.it, www.dhura.org, www.secure.alicom.com costituisca "un'offerta, invito ad offrire, o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico finalizzati alla vendita o sottoscrizione" del prodotto finanziario in argomento, in quanto:

Ø       I siti sopra indicati sono relativi a domini e gestioni di soggetti diversi da Avatar S.p.A., che non dipendono in alcun modo da Avatar S.p.A. e, comunque, non essendo Dhana, secondo le definizioni indicate dall’art. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, un prodotto finanziario, la promozione di Dhana non può in alcun modo costituire «"un'offerta, invito ad offrire, o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico finalizzati alla vendita o sottoscrizione" di un prodotto finanziario».

- le offerte effettuate mediante Internet sono per loro stessa natura, offerte al pubblico, in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti costituita da tutti coloro che hanno accesso alla rete; e

Ø       Nessun dubbio sul fatto che le offerte effettuate mediante Internet siano offerte al pubblico ma ciò non significa, ed anzi è escluso che, nel caso specifico, si tratti di offerta di un prodotto finanziario, considerato che Dhana, oggetto dell’offerta, non è un prodotto finanziario.

- nel sito www.secure.alicom.com è indicata, quale condizione per l'acquisto della Dhana, l'assunzione dell'impegno a "trovare altri tre partecipanti alla Repubblica della Terra" con ciò avviando un meccanismo di diffusione del prodotto mediante l'utilizzo degli strumenti tipici della c.d. "catena di S. Antonio";

Ø       Nel ribadire che il sito www.secure.alicom.com è relativo ad un dominio registrato e gestito da Alicom S.r.l. ed è solo una copia – come un motore di ricerca Internet – del contenuto di altri siti, si osserva che che, ad avviso di Avatar S.p.A., il meccanismo di diffusione di Dhana non è affatto una «catena di Sant’Antonio» bensì un sistema di marketing multilivello, come indicato nel documento dal titolo «Cos’è Dhana?», pubblicato sul sito www.dhana.it, nel quale si precisa:

Domanda 102. Funziona come una specie di catena? No, nella catena, ogni anello è legato all’altro. La catena è costituita da un legame, da un vincolo. Il sistema di diffusione di Dhana non è una catena ma una rete, fondata sul marketing multilivello, da bocca ad orecchio, usato fin dall’antichità e, attualmente, per distribuire prodotti o servizi. È una rete come quelle che si formano comunemente in tanti rapporti.

Domanda 103. Cos’è il marketing multilivello? È un sistema di comunicazione nel quale chi riceve un messaggio può trasmetterlo ad altre persone. È un sistema utilizzato in commercio, finanza, politica, religione ed in ogni altra iniziativa che si svolge attraverso la divulgazione di una notizia.

RITENUTO pertanto che, l'iniziativa in argomento avente ad oggetto la "dhana" sia idonea a configurare una fattispecie di "sollecitazione all'investimento", rilevante ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 58/98;

Ø       Dhana non può configurare una fattispecie di "sollecitazione all'investimento", rilevante ai sensi del richiamato art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. n. 58/98 perché, secondo le definizioni precisate dallo stesso decreto, Dhana non è un prodotto finanziario.

VISTO che l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 dispone che "coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione";

Ø       L’offerta e la diffusione di un prodotto diverso da un prodotto finanziario non è sottoposto alle disposizioni indicate dall'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 e non richiesta la preventiva comunicazione di alcun prospetto.

RILEVATO che, in relazione all'attività posta in essere dalla Avatar S.p.A., non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

Ø       In ogni caso, Avatar S.p.A. non è il soggetto che promuove Dhana, poiché Avatar S.p.A. non interviene in alcun modo nel processo di emissione e diffusione di Dhana. Avatar S.p.A. ha solo emesso azioni che la sua detentrice Holos Holding S.A. ha posto a pegno della prima emissione di Dhana del 14 giugno 2001. Ciò è ampiamente precisato sui siti indicati da Consob, alla quale la stessa Avatar S.p.A. ha reiteratamente precisato questo fatto, del quale, evidentemente, Consob non riesce a rendersi conto.

CONSIDERATO pertanto che sussiste il fondato sospetto circa l'effettuazione di una sollecitazione all'investimento in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;

Ø       Considerati i numerosi chiarimenti dati a Consob, in lingua italiana, non solo ma anche con le lettere inviate alla stessa Consob, non può sussistere alcun fondato sospetto di violazione da parte di Avatar S.p.A., nei confronti della quale, pertanto, è stata presa una delibera Consob puramente pretestuosa ed infondata, sia soggettivamente, sia oggettivamente: l’infondatezza soggettiva deriva dal fatto che Avatar S.p.A. non è il soggetto che emette e diffonde Dhana; l’infondatezza oggettiva deriva dal fatto che Dhana non è un prodotto finanziario ma una moneta, un mezzo di pagamento, per il quale lo stesso art. 1 del D.Lgs n. 58/98 esclude possa trattarsi di un prodotto finanziario.

RILEVATO che, contrariamente al collocamento delle sopra menzionate obbligazioni che, stante il divieto della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129, comma 4, del d.lgs. n. 385/93, non può avere luogo, l'offerta al pubblico del prodotto finanziario "Dhana" risulterebbe in corso di svolgimento;

Ø       Avatar S.p.A. ha precisato a Consob di aver emesso e collocato all’estero 44 dei 45 miliardi di Euro di obbligazioni deliberate dall’assemblea del 25 giugno 2003 e di voler concludere la emissione sia dell’ultimo miliardo di Euro da collocare all’estero, sia dei 50 milioni di Euro da collocare in Italia, entro il 31 marzo 2004.

VISTO l'art. 99, lett. a) del citato decreto in base al quale la Consob "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari";

RILEVATO inoltre che le registrazioni dei siti sopra menzionati sono state effettuate da parte del signor Valerio Marusi Guareschi, presidente della Avatar o da società allo stesso riconducibili;

Ø       Con l’ultima lettera del 28 gennaio 2004, Avatar S.p.A. ha precisato che i siti citati nella presente delibera sono registrati a nome di soggetti non riconducibili ad Avatar S.p.A.m poiché non hanno alcun rapporto societario e/o di altra natura con Avatar S.p.A. stessa.

RILEVATO altresì che la Avatar S.p.A., nella persona del suo Presidente, signor Valerio Marusi Guareschi, ha comunicato ad alcune banche l'emissione della "Dhana" nell'ambito dei progetti di "Holos Global System" indicando inoltre i siti internet sui quali acquisire maggiori informazioni;

Ø       La lettera alla quale si riferisce la Consob e del 2002 (ottobre). Con quella lettera, Avatar S.p.A. informava semplicemente le banche italiane della moneta Dhana, senza sollecitare alcuna iniziativa ma a puro titolo informativo.

RILEVATO che la Avatar S.p.A., nella nota datata 16 dicembre 2003 e trasmessa alla Consob in riscontro ad alcune richieste da quest'ultima formulate, ha dichiarato di "riportare comunicati e documenti relativi a questa moneta";

RITENUTO pertanto, sulla base delle sopra esposte argomentazioni, che l'attività di sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana" sia riconducibile alla Avatar S.p.A.;

Ø       Comunicati e documenti relativi a Dhana sono stati riportati e diffusi da numerose fonti di informazione ma non per questo si può sostenere che la moneta Dhana sia ad essi riconducibile, come non è riconducibile ad Avatar S.p.A.. La realtà è un’altra ed è evidente: non potendo in alcun modo agire nei confronti di Avatar S.p.A. sulla emissione delle obbligazioni, Consob ha aggredito Avatar S.p.A. su un’iniziativa della quale la stessa Avatar S.p.A. non ha alcuna funzione prevista dal D.Lgs. n. 58/1993.

D E L I B E R A:

E' sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni la sollecitazione all'investimento avente ad oggetto la moneta "Dhana", effettuata dalla Avatar S.p.A..

Ø       Per i motivi sopra precisati, Avatar S.p.A. non ha mai effettuato alcuna sollecitazione all’investimento avente ad oggetto la moneta Dhana.