Regolamento

per la designazione diretta

dei candidati alle elezioni politiche

da parte dei cittadini

 

Articolo 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento indica il modo in cui i cittadini possono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, come prevede l’articolo 49 della Costituzione, designando i candidati alle elezioni politiche nazionali.

Articolo 2

Partecipanti alla designazione

Possono partecipare alla designazione dei candidati tutti i cittadini italiani con almeno sedici anni di età.

Articolo 3

Candidati designabili

Possono essere designati come candidati tutti i cittadini eleggibili.

Articolo 4

Fasi della designazione

La designazione dei candidati si compie in due fasi:

- nella prima fase, ogni partecipante indica il cittadino che propone di designare come candidato a senatore ed il cittadino che propone di designare come candidato a deputato;

- nella seconda fase, ogni partecipante sceglie con voto personale e segreto il candidato da designare da una lista formata dai cittadini che nella prima fase risultano proposti dal primo e secondo maggior numero di partecipanti.

Ogni cittadino può partecipare a ciascuna delle due fasi della designazione una sola volta.

Articolo 5

Comitati comunali

In ogni comune si costituisce almeno un comitato comunale formato da tre o più membri per l’organizzazione e la gestione delle fasi della designazione e per la raccolta delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste da parte degli elettori.

Il comitato comunale stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 6

Comitati dei collegi uninominali per il Senato della Repubblica

I comitati comunali dei comuni del collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica costituiscono un comitato del collegio uninominale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati comunali del collegio uninominale.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente del comitato.

Articolo 7

Comitati dei collegi uninominali per la Camera dei deputati

I comitati comunali dei comuni del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati costituiscono un comitato del collegio uninominale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati comunali del collegio uninominale.

Il comitato comunale stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 8

Comitati regionali

I comitati dei collegi uninominali della regione per l’elezione del Senato della Repubblica costituiscono un comitato regionale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati dei collegi uninominali della regione.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 9

Comitati circoscrizionali

I comitati dei collegi uninominali della circoscrizione per l’elezione della Camera dei deputati costituiscono un comitato circoscrizionale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati dei collegi uninominali della circoscrizione.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 10

Comitato nazionale per il Senato della Repubblica

I comitati regionali per l’elezione del Senato della Repubblica costituiscono un comitato nazionale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati regionali ed il coordinamento dei comitati comunali, dei comitati dei collegi uninominali e dei comitati regionali in relazione alle candidature per il Senato.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 11

Comitato nazionale per la Camera dei deputati

I comitati circoscrizionali per l’elezione della Camera dei deputati costituiscono un comitato nazionale formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati circoscrizionali ed il coordinamento dei comitati comunali, dei comitati dei collegi uninominali e dei comitati circoscrizionali in relazione alle candidature per la Camera.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente.

Articolo 12

Comitato unico nazionale

I comitati nazionali per il Senato e per la Camera costituiscono un comitato unico nazionale formato da sei o più membri per il coordinamento nazionale dell’iniziativa.

Il comitato stabilisce le regole per il proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente e due vice presidenti.

Articolo 13

Tessere di partecipazione e schede per la designazione

In tempo utile, il comitato comunale predispone un numero sufficiente di tessere di partecipazione e di schede per le operazioni di designazione.

La tessera di partecipazione riporta i dati anagrafici del titolare ed è firmata dal presidente del comitato comunale.

La tessera di partecipazione da diritto a partecipare alle due fasi della designazione.

La scheda per la proposta di designazione dei candidati è formata da un foglio con il nome del comune e le frasi «Come candidato per l’elezione del Senato della Repubblica propongo» e «Come candidato per l’elezione della Camera dei deputati propongo».

La scheda per la scelta dei candidati da designare è formata da un foglio con il nome del collegio uninominale sul quale sono riportati da una parte il cognome ed il nome dei candidati da scegliere per l’elezione a senatore e dall’altra il cognome ed il nome dei candidati da scegliere per l’elezione a deputato.

Articolo 14

Promozione della designazione dei candidati

Il comitato comunale indice riunioni e promuove le iniziative che ritiene utili per proporre ai cittadini di partecipare direttamente alla designazione dei candidati per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il comitato comunale consegna a chi si dichiara interessato a partecipare una copia del regolamento dietro versamento di un contributo di almeno un euro.

La tessera di partecipazione è consegnata al partecipante che ne fa richiesta dietro versamento di un contributo di almeno cinque euro.

Articolo 15

Destinazione dei contributi

Il comitato comunale distribuisce i contributi nella seguente misura:

- il dieci per cento al comitato del collegio uninominale per il Senato;

- il cinque per cento al comitato del collegio uninominale per la Camera;

- il dieci per cento al comitato regionale;

- il cinque per cento al comitato circoscrizionale;

- il cinque per cento al comitato nazionale per il Senato;

- il cinque per cento al comitato nazionale per la Camera;

- il cinque per cento al comitato unico nazionale.

La parte rimanente è utilizzata dal comitato comunale per coprire le spese.

Articolo 16

Luogo della designazione

Il comitato comunale sceglie un luogo aperto al pubblico nel quale i partecipanti possano recarsi per proporre i cittadini da designare come candidati e per scegliere i candidati da designare, dando pubblico avviso del luogo e della data in cui si compie ciascuna delle operazioni di designazione.

Nel luogo e nella data in cui si compiono le operazioni di designazione non è ammesso alcun mezzo di propaganda a favore dei cittadini eleggibili.

Articolo 17

Proposta di designazione

Nel luogo e nella data in cui si propongono le designazioni dei candidati, ogni partecipante esibisce la tessera di partecipazione ad un membro del comitato comunale che gli consegna una scheda sulla quale il partecipante scrive in modo leggibile il cognome ed il nome del cittadino che propone di designare come candidato all’elezione del Senato della Repubblica ed il cognome ed il nome del cittadino che propone di designare come candidato all’elezione della Camera dei deputati, quindi piega la scheda, la inserisce in un’apposita urna predisposta dal comitato comunale e si fa restituire la tessera dalla quale deve risultare che il titolare ha proposto i nominativi da designare.

Quando tutti i partecipanti che si sono presentati entro il termine previsto hanno presentato le loro proposte di designazione, il comitato comunale:

- estrae tutte le schede dall’urna ed effettua lo spoglio ed il conteggio dei nominativi proposti, eliminando le schede illeggibili;

- compila una graduatoria dei nominativi proposti come candidati a senatore ed una graduatoria dei nominativi proposti come candidati a deputato, ambedue in ordine decrescente di numero di proposte di designazione;

- chiede ai primi due cittadini di ogni graduatoria se sono disposti ad entrare nelle liste dei nominativi fra i quali saranno scelti i designati.

Il cittadino che accetta dichiara per iscritto di essere disposto ad accettare la candidatura.

Il cittadino che rifiuta è sostituito dal cittadino che accetta immediatamente successivo in graduatoria.

Individuati i due nominativi fra i quali scegliere quello da designare come candidato per il Senato ed i due nominativi fra quali scegliere quello da designare come candidato per la Camera, il comitato comunale comunica tali nominativi rispettivamente al comitato del collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica ed al comitato del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati.

Articolo 18

Formazione della lista dei candidati da designare per il Senato

Il comitato del collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica:

- effettua il conteggio delle proposte per ciascun nominativo comunicato dai comitati comunali;

- forma una graduatoria in ordine decrescente di tutti i nominativi pervenuti;

- comunica ai comitati comunali del collegio i primi due nominativi in graduatoria da indicare nella scheda con la quale sarà scelto il candidato da designare per il Senato.

Articolo 19

Formazione della lista dei candidati da designare per la Camera

Il comitato del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati:

- effettua il conteggio delle proposte per ciascun nominativo comunicato dai comitati comunali;

- forma una graduatoria in ordine decrescente di tutti i nominativi pervenuti;

- comunica ai comitati comunali del collegio i primi due nominativi in graduatoria da indicare nella scheda con la quale sarà scelto il candidato da designare per la Camera.

Articolo 20

La scelta dei candidati da designare

Nel luogo e nella data in cui si scelgono i candidati da designare, ogni partecipante esibisce la tessera di partecipazione ad un membro del comitato comunale dal quale riceve una scheda sulla quale sono riportati i nominativi fra i quali scegliere il candidato all’elezione del Senato della Repubblica ed i nominativi fra i quali scegliere il candidato all’elezione della Camera dei deputati, segna con una croce un solo nominativo per il Senato ed un solo nominativo per la Camera, quindi piega la scheda, la inserisce nell’apposita urna predisposta dal comitato comunale e si fa restituire la tessera dalla quale deve risultare che il titolare ha votato i nominativi da designare.

Dopo che tutti i partecipanti che si sono presentati entro il termine previsto hanno espresso la loro scelta, il comitato comunale estrae tutte le schede, effettua lo spoglio ed il conteggio dei nominativi proposti e redige:

- un verbale dal quale risultano i nominativi per la designazione dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica ed il relativo numero di preferenze;

- un verbale dal quale risultano i nominativi per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati ed il relativo numero di preferenze.

Il comitato comunale invia al comitato del collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica ed al comitato del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati i rispettivi verbali firmati dal presidente e da almeno un altro membro del comitato.

Articolo 21

La designazione dei candidati per il Senato

Il comitato del collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica somma le preferenze indicate nei verbali dei comitati comunali per ogni nominativo e le indica in un verbale che, firmato dal presidente e da almeno un altro componente del comitato, invia al comitati comunali ed al comitato regionale.

Il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è designato come candidato per il collegio uninominale che aderisce al gruppo dei candidati per l’elezione del Senato della Repubblica.

Il comitato regionale forma la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati per i collegi uninominali della regione che dovrà essere sottoscritta dal prescritto numero di elettori e la invia ai comitati comunali ed ai comitati dei collegi uninominali per il Senato.

Articolo 22

La designazione dei candidati per la Camera

Il comitato del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati somma le preferenze indicate nei verbali dei comitati comunali per ogni nominativo e le indica in un verbale che, firmato dal presidente e da almeno un altro membro del comitato, invia ai comitati comunali ed al comitato circoscrizionale.

Il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è designato come candidato del collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati.

Il comitato circoscrizionale forma una graduatoria per numero di preferenze di tutti i nominativi che hanno ottenuto preferenze nella circoscrizione escludendo i nominativi dei candidati da presentare nei collegi uninominali.

I nominativi della graduatoria con il maggior numero di preferenze sono indicati nella lista dei candidati della circoscrizione per il riparto in misura proporzionale, formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, dei seggi assegnati alla circoscrizione per il riparto con il metodo proporzionale.

Il comitato circoscrizionale predispone le dichiarazioni di presentazione delle candidature per i collegi uninominali della circoscrizione e la lista dei candidati della circoscrizione per il metodo proporzionale che dovranno essere sottoscritte dal prescritto numero di elettori e le invia ai comitati comunali ed ai comitati dei collegi uninominali per la Camera.

Articolo 23

La sottoscrizione delle candidature e delle liste

In tempo utile per la presentazione delle candidature e delle liste agli uffici elettorali, il comitato comunale predispone i moduli ed organizza la raccolta delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste.

Articolo 24

Documentazione per le dichiarazioni di presentazione

Le dichiarazioni di presentazione sottoscritte dagli elettori devono pervenire in tempo utile ai comitati dei collegi uninominali che predispongono tutta la documentazione per la presentazione delle candidature e delle liste.

I membri dei comitati comunali possono essere indicati come delegati effettivi e supplenti e come rappresentanti di lista dai comitati dei collegi uninominali e dai comitati regionali e circoscrizionali.

Il presidente del comitato unico nazionale svolge le funzioni che le leggi elettorali attribuiscono al presidente di un gruppo politico organizzato, fra le quali il mandato per il deposito del contrassegno e la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti incaricati del deposito delle candidature e delle liste.

Articolo 25

Deposito delle dichiarazioni di presentazione

I comitati regionali ed i comitati circoscrizionali collaborano con gli incaricati per il regolare deposito delle dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste presso gli uffici elettorali.