Regolamento per la designazione diretta dei candidati alle elezioni politiche da parte dei cittadini Articolo
1 Scopo del regolamento
Il
presente regolamento indica il modo in cui i cittadini possono concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale, come prevede l’articolo 49
della Costituzione, designando i candidati
alle elezioni politiche nazionali. Articolo 2 Partecipanti
alla designazione
Possono partecipare alla designazione dei candidati tutti i cittadini italiani con almeno sedici anni di età. Articolo 3 Candidati designabili
Possono essere designati come candidati tutti i
cittadini eleggibili. Articolo 4 Fasi della designazione
La designazione dei candidati si compie in due fasi: - nella prima fase, ogni partecipante indica il
cittadino che propone di designare come candidato a senatore ed il cittadino
che propone di designare come candidato a deputato; - nella seconda fase, ogni partecipante sceglie con
voto personale e segreto il candidato da designare da una lista formata dai
cittadini che nella prima fase risultano proposti dal primo e secondo maggior
numero di partecipanti. Ogni cittadino può partecipare a ciascuna delle due
fasi della designazione una sola volta. Articolo 5 Comitati comunali
In ogni comune si costituisce almeno un comitato
comunale formato da tre o più membri per l’organizzazione e la gestione delle
fasi della designazione e per la raccolta delle sottoscrizioni delle
dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste da parte degli
elettori. Il comitato comunale stabilisce le regole per il
proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 6 Comitati dei collegi uninominali per il Senato della Repubblica
I comitati comunali dei comuni del collegio
uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica costituiscono un
comitato del collegio uninominale formato da tre o più membri per la gestione
dei dati ricevuti dai comitati comunali del collegio uninominale. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente del comitato. Articolo 7 Comitati dei collegi uninominali per la Camera dei deputati
I comitati comunali dei comuni del collegio
uninominale per l’elezione della Camera dei deputati costituiscono un
comitato del collegio uninominale formato da tre o più membri per la gestione
dei dati ricevuti dai comitati comunali del collegio uninominale. Il comitato comunale stabilisce le regole per il
proprio funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 8 Comitati regionali
I comitati dei collegi uninominali della regione per
l’elezione del Senato della Repubblica costituiscono un comitato regionale
formato da tre o più membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati
dei collegi uninominali della regione. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 9 Comitati circoscrizionali I comitati dei collegi uninominali della
circoscrizione per l’elezione della Camera dei deputati costituiscono un
comitato circoscrizionale formato da tre o più membri per la gestione dei
dati ricevuti dai comitati dei collegi uninominali della circoscrizione. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 10 Comitato nazionale per il Senato della Repubblica
I comitati regionali per l’elezione del Senato della
Repubblica costituiscono un comitato nazionale formato da tre o più membri
per la gestione dei dati ricevuti dai comitati regionali ed il coordinamento
dei comitati comunali, dei comitati dei collegi uninominali e dei comitati
regionali in relazione alle candidature per il Senato. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 11 Comitato nazionale per la Camera dei deputati
I comitati circoscrizionali per l’elezione della
Camera dei deputati costituiscono un comitato nazionale formato da tre o più
membri per la gestione dei dati ricevuti dai comitati circoscrizionali ed il
coordinamento dei comitati comunali, dei comitati dei collegi uninominali e
dei comitati circoscrizionali in relazione alle candidature per la Camera. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente. Articolo 12 Comitato unico nazionale
I comitati nazionali per il Senato e per la Camera
costituiscono un comitato unico nazionale formato da sei o più membri per il
coordinamento nazionale dell’iniziativa. Il comitato stabilisce le regole per il proprio
funzionamento e nomina fra i suoi membri un presidente e due vice presidenti. Articolo 13 Tessere di partecipazione e schede per la designazione
In tempo utile, il comitato comunale predispone un
numero sufficiente di tessere di partecipazione e di schede per le operazioni
di designazione. La tessera di partecipazione riporta i dati
anagrafici del titolare ed è firmata dal presidente del comitato comunale. La tessera di partecipazione da diritto a
partecipare alle due fasi della designazione. La scheda per la proposta di designazione dei
candidati è formata da un foglio con il nome del comune e le frasi «Come candidato
per l’elezione del Senato della Repubblica propongo» e «Come candidato per
l’elezione della Camera dei deputati propongo». La scheda per la scelta dei candidati da designare è
formata da un foglio con il nome del collegio uninominale sul quale sono
riportati da una parte il cognome ed il nome dei candidati da scegliere per
l’elezione a senatore e dall’altra il cognome ed il nome dei candidati da
scegliere per l’elezione a deputato. Articolo 14 Promozione della designazione dei candidati
Il comitato comunale indice riunioni e promuove le
iniziative che ritiene utili per proporre ai cittadini di partecipare
direttamente alla designazione dei candidati per l’elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati. Il comitato comunale consegna a chi si dichiara
interessato a partecipare una copia del regolamento dietro versamento di un
contributo di almeno un euro. La tessera di partecipazione è consegnata al
partecipante che ne fa richiesta dietro versamento di un contributo di almeno
cinque euro. Articolo 15 Destinazione dei contributi
Il comitato comunale distribuisce i contributi nella
seguente misura: - il dieci per cento al comitato del collegio
uninominale per il Senato; - il cinque per cento al comitato del collegio
uninominale per la Camera; - il dieci per cento al comitato regionale; - il cinque per cento al comitato circoscrizionale; - il cinque per cento al comitato nazionale per il
Senato; - il cinque per cento al comitato nazionale per la
Camera; - il cinque per cento al comitato unico nazionale. La parte rimanente è utilizzata dal comitato
comunale per coprire le spese. Articolo 16 Luogo della designazione
Il comitato comunale sceglie un luogo aperto al
pubblico nel quale i partecipanti possano recarsi per proporre i cittadini da
designare come candidati e per scegliere i candidati da designare, dando
pubblico avviso del luogo e della data in cui si compie ciascuna delle
operazioni di designazione. Nel luogo e nella data in cui si compiono le
operazioni di designazione non è ammesso alcun mezzo di propaganda a favore
dei cittadini eleggibili. Articolo 17 Proposta di designazione
Nel luogo e nella data in cui si propongono le
designazioni dei candidati, ogni partecipante esibisce la tessera di
partecipazione ad un membro del comitato comunale che gli consegna una scheda
sulla quale il partecipante scrive in modo leggibile il cognome ed il nome
del cittadino che propone di designare come candidato all’elezione del Senato
della Repubblica ed il cognome ed il nome del cittadino che propone di
designare come candidato all’elezione della Camera dei deputati, quindi piega
la scheda, la inserisce in un’apposita urna predisposta dal comitato comunale
e si fa restituire la tessera dalla quale deve risultare che il titolare ha
proposto i nominativi da designare. Quando tutti i partecipanti che si sono presentati
entro il termine previsto hanno presentato le loro proposte di designazione,
il comitato comunale: - estrae tutte le schede dall’urna ed effettua lo spoglio
ed il conteggio dei nominativi proposti, eliminando le schede illeggibili; - compila una graduatoria dei nominativi proposti
come candidati a senatore ed una graduatoria dei nominativi proposti come
candidati a deputato, ambedue in ordine decrescente di numero di proposte di
designazione; - chiede ai primi due cittadini di ogni graduatoria
se sono disposti ad entrare nelle liste dei nominativi fra i quali saranno
scelti i designati. Il cittadino che accetta dichiara per iscritto di
essere disposto ad accettare la candidatura. Il cittadino che rifiuta è sostituito dal cittadino
che accetta immediatamente successivo in graduatoria. Individuati i due nominativi fra i quali scegliere
quello da designare come candidato per il Senato ed i due nominativi fra
quali scegliere quello da designare come candidato per la Camera, il comitato
comunale comunica tali nominativi rispettivamente al comitato del collegio
uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica ed al comitato del
collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati. Articolo 18 Formazione della lista dei candidati da designare per il Senato
Il comitato del collegio uninominale per l’elezione
del Senato della Repubblica: - effettua il conteggio delle proposte per ciascun
nominativo comunicato dai comitati comunali; - forma una graduatoria in ordine decrescente di
tutti i nominativi pervenuti; - comunica ai comitati comunali del collegio i primi
due nominativi in graduatoria da indicare nella scheda con la quale sarà
scelto il candidato da designare per il Senato. Articolo 19 Formazione della lista dei candidati da designare per la Camera
Il comitato del collegio uninominale per l’elezione
della Camera dei deputati: - effettua il conteggio delle proposte per ciascun
nominativo comunicato dai comitati comunali; - forma una graduatoria in ordine decrescente di
tutti i nominativi pervenuti; - comunica ai comitati comunali del collegio i primi
due nominativi in graduatoria da indicare nella scheda con la quale sarà
scelto il candidato da designare per la Camera. Articolo 20 La scelta dei candidati da designare
Nel luogo e nella data in cui si scelgono i
candidati da designare, ogni partecipante esibisce la tessera di
partecipazione ad un membro del comitato comunale dal quale riceve una scheda
sulla quale sono riportati i nominativi fra i quali scegliere il candidato
all’elezione del Senato della Repubblica ed i nominativi fra i quali
scegliere il candidato all’elezione della Camera dei deputati, segna con una
croce un solo nominativo per il Senato ed un solo nominativo per la Camera,
quindi piega la scheda, la inserisce nell’apposita urna predisposta dal
comitato comunale e si fa restituire la tessera dalla quale deve risultare
che il titolare ha votato i nominativi da designare. Dopo che tutti i partecipanti che si sono presentati entro il termine previsto hanno espresso la loro scelta, il comitato comunale estrae tutte le schede, effettua lo spoglio ed il conteggio dei nominativi proposti e redige: - un verbale dal quale risultano i nominativi per la
designazione dei candidati alla elezione del Senato della Repubblica ed il
relativo numero di preferenze; - un verbale dal quale risultano i nominativi per la
designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati ed il
relativo numero di preferenze. Il comitato comunale invia al comitato del collegio
uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica ed al comitato del
collegio uninominale per l’elezione della Camera dei deputati i rispettivi
verbali firmati dal presidente e da almeno un altro membro del comitato. Articolo 21 La designazione dei candidati per il Senato
Il comitato del collegio uninominale per l’elezione
del Senato della Repubblica somma le preferenze indicate nei verbali dei comitati
comunali per ogni nominativo e le indica in un verbale che, firmato dal
presidente e da almeno un altro componente del comitato, invia al comitati
comunali ed al comitato regionale. Il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze è designato come candidato per il collegio uninominale che
aderisce al gruppo dei candidati per l’elezione del Senato della Repubblica. Il comitato regionale forma la dichiarazione di
presentazione del gruppo dei candidati per i collegi uninominali della regione
che dovrà essere sottoscritta dal prescritto numero di elettori e la invia ai
comitati comunali ed ai comitati dei collegi uninominali per il Senato. Articolo 22 La designazione dei candidati per la Camera
Il comitato del collegio uninominale per l’elezione
della Camera dei deputati somma le preferenze indicate nei verbali dei
comitati comunali per ogni nominativo e le indica in un verbale che, firmato
dal presidente e da almeno un altro membro del comitato, invia ai comitati
comunali ed al comitato circoscrizionale. Il nominativo che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze è designato come candidato del collegio uninominale per l’elezione
della Camera dei deputati. Il comitato circoscrizionale forma una graduatoria
per numero di preferenze di tutti i nominativi che hanno ottenuto preferenze
nella circoscrizione escludendo i nominativi dei candidati da presentare nei
collegi uninominali. I nominativi della graduatoria con il maggior numero
di preferenze sono indicati nella lista dei candidati della circoscrizione
per il riparto in misura proporzionale, formata da un numero di candidati non
superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, dei seggi assegnati alla
circoscrizione per il riparto con il metodo proporzionale. Il comitato circoscrizionale predispone le
dichiarazioni di presentazione delle candidature per i collegi uninominali
della circoscrizione e la lista dei candidati della circoscrizione per il
metodo proporzionale che dovranno essere sottoscritte dal prescritto numero
di elettori e le invia ai comitati comunali ed ai comitati dei collegi
uninominali per la Camera. Articolo 23 La sottoscrizione delle candidature e delle liste
In tempo utile per la presentazione delle
candidature e delle liste agli uffici elettorali, il comitato comunale predispone
i moduli ed organizza la raccolta delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di
presentazione delle candidature e delle liste. Articolo 24 Documentazione per le dichiarazioni di presentazione
Le dichiarazioni di presentazione sottoscritte dagli
elettori devono pervenire in tempo utile ai comitati dei collegi uninominali
che predispongono tutta la documentazione per la presentazione delle
candidature e delle liste. I membri dei comitati comunali possono essere
indicati come delegati effettivi e supplenti e come rappresentanti di lista
dai comitati dei collegi uninominali e dai comitati regionali e
circoscrizionali. Il presidente del comitato unico nazionale svolge le
funzioni che le leggi elettorali attribuiscono al presidente di un gruppo
politico organizzato, fra le quali il mandato per il deposito del
contrassegno e la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti
incaricati del deposito delle candidature e delle liste. Articolo 25 Deposito delle dichiarazioni di presentazione
I comitati regionali ed i comitati circoscrizionali
collaborano con gli incaricati per il regolare deposito delle dichiarazioni
di presentazione delle candidature e delle liste presso gli uffici
elettorali. |