Egregio Signor

VITTORIO FELTRI

Direttore Responsabile di «Libero»

 

Egregio Signor

ANDREA MORIGI

 

e, per conoscenza,

alle testate cui la presente è trasmessa.

 

In relazione all’articolo pubblicato in data odierna a pagina 15 di «Libero», dal titolo «I “bond” fantasma di Avatar», a firma Andrea Morigi, nel quale sono riportate notizie false, calunniose e diffamatorie nei confronti della scrivente e di altre persone, si precisa quanto segue.

Il secondo comma dell’art. 100 (Casi di inapplicabilità) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, prevede che «La Consob può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.»

Il primo comma dell’art. 33 (Casi di inapplicabilità) del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002), prevede che «1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: … c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a 250.000 euro;».

In relazione a quanto sopra, la delibera di Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A. del 25 giugno 2003 ed i relativi regolamenti prevedono che il taglio minimo delle emissioni sia di 250.000 euro. Delibera e regolamenti sono pubblicati sul sito Internet della scrivente.

Il quarto comma dell’art. 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), prevede che «4. Il divieto del comma 2 non si applica: … c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;», laddove il secondo comma dello stesso art. 11 prevede che «2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.»

Il primo comma dell’art. 2410 c.c. (Limiti all'emissione di obbligazioni) stabilisce che «La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato». Dal 2004, entrerà in vigore la norma che prevede l’aumento di tale limite al doppio del capitale.

Il totale degli otto prestiti obbligazionari deliberati il 25 giugno 2003 è di 45 miliardi e 50 milioni di euro, pari al 29,06% del capitale di Avatar S.p.A., di 155 miliardi di euro, quindi entro i limiti stabiliti dall’art. 2410 c.c.

Il primo comma dell’art. 129 (Emissione di valori immobiliari) del citato Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) prevede che «1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.»

Il sesto comma dello stesso art. 129 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 prevede che «6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.». L’ottavo comma dello stesso art. 129 precisa che «8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo

In relazione all’art. 129 del suddetto Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Punto 5. della Sezione II del Capitolo 1 del Titolo IX della Circolare della Banca d’Italia n. 299 del 21 aprile 1999, precisa che «Sono escluse dalla disciplina del presente capitolo, oltre ai valori mobiliari da collocare sui mercati esteri …».

La delibera di Assemblea del 25 giugno 2003 prevede la emissione di sette prestiti obbligazionari per complessivi 45 miliardi di euro da collocare esclusivamente all’estero e di un prestito obbligazionario (l’ottavo) per un importo di 50 milioni di euro (meno di cento miliardi di lire), che potrà essere collocato anche in Italia. Avatar S.p.A. non ha mai emesso obbligazioni in precedenza.

Nel testo del comunicato trasmesso in tutti i Paesi, è precisamente indicato, sotto il titolo «Le operazioni deliberate», che «Con atto pubblico numero 158482/17479 del 25 giugno 2003, rogato dal Notaio dottor Massimo Mezzanotte di Milano ed iscritto nel Registro delle Imprese il 1° luglio 2003, l’Assemblea Straordinaria di Avatar S.p.A. ha deliberato la emissione di sette prestiti obbligazionari convertibili per un totale di 45 miliardi di euro da collocare all’estero e di un prestito obbligazionario convertibile di 50 milioni di euro da collocare in Italia.»

Il comunicato, inoltrato anche al quotidiano «Libero» (che lo ha ricevuto il 19/9/2003, alle ore 11:20 alla redazione di Roma e nella stessa data alle ore 11:29 alla redazione di Milano), non è stato diffuso per promuovere il collocamento delle obbligazioni ma solo per doverosa informazione sull’operazione. Certamente non è rivolto ai piccoli risparmiatori, considerato il taglio minimo delle emissioni, e non è assolutamente destinato a provocare alcunché. Ogni diversa interpretazione è da considerarsi gravemente lesiva.

I giudizi circa il capitale di Avatar S.p.A. ed il confronto fra questa operazione ed il mercato finanziario dimostrano soltanto che l’articolista non conosce l’importo delle transazioni che ogni giorno avvengono nel mondo. Purtroppo, gran parte di esse (il 97%) sono puramente speculative.

Le risorse derivanti dall’operazione sono destinate all’Italia, salvo che, naturalmente, ciò si riveli impossibile.

Grazie per l’attenzione.

Distinti saluti.

Sant’Ilario d’Enza, 23 settembre 2003.

p. Il Presidente